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Ordinanza — n. 46498/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46498/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46498/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI LORENZO nato a TRANI il 26/04/1970 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di triti) ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Trani, in data 7 dicembre 2017, nei confronti di Lorenzo Curci, in relazione al reato di cui all'art. 216 n. 2 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, alla pena principale di anni due di reclusione, esclusa la recidiva e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Regesto Legislator

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art. 415-bis cod. proc. pen, art. 159 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccezione proposta con l'atto di appello, in ordine alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Si tratta di notifica effettuata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., rispetto alla quale le sentenze di merito hanno escluso che l'imputato abbia dato prova di risiedere nell'indirizzo dallo stesso dichiarato all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prova che invece, secondo il ricorrente graverebbe sull'accusa che ha emesso il decreto di irreperibilità, così violando il diritto di difesa del Curci.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari bancarotta fraudolenta inchiesta per appropriazione indebita corruzione falsificazione di monete truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 415-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccezione proposta con l'atto di appello, in ordine alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 159 cod. proc. pen
Si tratta di notifica effettuata ai sensi dell'art. 159 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI LORENZO nato a TRANI il 26/04/1970 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di triti) ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Trani, in data 7 dicembre 2017, nei confronti di Lorenzo Curci, in relazione al reato di cui all'art. 216 n. 2 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, alla pena principale di anni due di reclusione, esclusa la recidiva e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza descritta ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccezione proposta con l'atto di appello, in ordine alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Si tratta di notifica effettuata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., rispetto alla quale le sentenze di merito hanno escluso che l'imputato abbia dato prova di risiedere nell'indirizzo dallo stesso dichiarato all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prova che invece, secondo il ricorrente graverebbe sull'accusa che ha emesso il decreto di irreperibilità, così violando il diritto di difesa del Curci.

Si evidenzia, invero, che l'imputato non era irreperibile, tanto che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare gli sarebbe stato notificato presso gli uffici della Guardia di Finanza ove era stato convocato. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 216 n. 2 Legge fall., quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, diretto a recare pregiudizio ai creditori o a recare per sé o altri ingiusto profitto. Manca, nella motivazione offerta sul punto, a parere del ricorrente, il riferimento a riscontri rispetto alla finalità fraudolenta e in relazione alla condotta del Curci.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto la prima censura appare non specifica e, comunque, smentita dagli atti processuali. Invero, la questione prospettata non attiene alla violazione dell'iter che presiede alla emanazione del decreto di irreperibilità, ma il ricorrente si duole dell'inversione dell'onere di dimostrare l'effettivo luogo di residenza, all'atto dello svolgimento delle ricerche presso il luogo di residenza, in realtà non affermato dal provvedimento censurato. La Corte territoriale, infatti, con motivazione coerente con gli atti processuali e comunque logica, si limita ad attestare che al momento della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., l'imputato era stato ricercato presso il domicilio di Via Gisotti n. 1/F, dal quale era risultato mancare da tempo imprecisato (come da verbale di vane in atti).

Inoltre, si specifica che questi, formalmente, a quella data (quella della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.) risultava ancora residente all'indirizzo poi dichiarato per le notifiche, al momento della notifica presso gli uffici della Guardia di finanza, in relazione agli atti introduttivi dell'udienza preliminare (in data 6 settembre 2016), momento in cui l'imputato aveva dichiarato la diversa residenza che era risultata avere nel 2014, di Via Tommaso Perna n. 15, ove pure non era stato reperito. Dei resto è noto che per la regolarità delle ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non deve essere pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto e, a tal fine, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui queste vengono eseguite.

Eventuali notizie successive, infatti, non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, Erhan, Rv. 257165). 3.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, presuppone la rilettura di elementi di fatto, non consentita a questa Corte. La pronuncia di appello, invero, motiva espressamente sull'esistenza del dolo specifico necessario ad integrare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale contestato e tale motivazione non appare manifestamente illogica.

La diversa prospettazíone difensiva presumerebbe il riesame di elementi di prova inibito in questa sede. Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può, invero, essere invalidato da prospettazionì alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachinì, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, deo. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10/11/2021 Il Consigliere estensor