Ordinanza — n. 46485/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH SILVIA nato a PIOVE DI SACCO il 21/03/1986 BRAIDICH GIANNI nato a UDINE il 23/08/1980 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46485/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH SILVIA nato a PIOVE DI SACCO il 21/03/1986 BRAIDICH GIANNI nato a UDINE il 23/08/1980 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, il 6 dicembre 2017, nei confronti di Silvia Hudorovich e Gianni Braidich, escludendo la circostanza aggravante del nesso teleologico e rideterminando la pena irrogata, in quella di anni uno mesi due di reclusione ed euro trecento di multa per la prima e in quella di anni uno mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro trecento di multa per il secondo, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo a) e artt. 110 cod. pen., 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2017.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo violazione dell'art. 192 comma 1 e 2 cod. proc. pen. in ordine all'identificazione dell'imputata, per assenza di elementi individualizzanti derivati dall'espletata perizia antropometrica, espletata dai tecnici del Ris di Parma. 2.1.Del pari risulterebbe violata la norma di giudizio di cui all'art. 192, comma 1 e 2 cod .proc. pen., con riferimento al coimputato, risultando, dagli accertamenti espletati, che unico soggetto che aveva effettuato il prelievo fraudolento era di sesso femminile ed avendo concluso l'accertamento peritale svolto in relazione all'imputato in termini soltanto di probabilità dell'identificazione, stante la certa presenza, presso il casello autostradale, soltanto della Hudorovich. Si, contesta, infine, il ritenuto concorso morale attribuito all'imputato, assicurato nella veste di palo, quale partecipazione morale, trattandosi, al più, di mera connivenza avendo tenuto, restando in auto, comportamento meramente passivo.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I profili prospettati sono già stati oggetto del gravame, cui la Corte ha risposto con motivazione esauriente, logica e immune da censure in diritto. Risulta, inoltre, trascurato il punto della motivazione che, quanto all'imputata, rende conto dell'operato raffronto fotografico, dal quale la Corte d'appello ha tratto, direttamente, la corrispondenza della imputata con il soggetto di sesso femminile autore degli illeciti prelievi. Inoltre, si valorizzano ulteriori elementi indiziari, quali i capi di abbigliamento indossati dalla conducente della vettura Ford Focus e dalla donna che effettua i prelievi.
Trascura, altresì, il ricorrente, l'ulteriore elemento dei riconoscimento effettuato con certezza da parte della polizia giudiziaria, dei due soggetti presenti nella vettura Ford Focus, negli odierni imputati, peraltro già conosciuti dai predetti, nonché l'operato tracciamento dell'IMEI relativo alla scheda Sim intestata all'imputato.Sicché il ricorso, oltre che riproduttivo dell'appello si presenta aspecifico perché trascura il complesso degli elementi prova considerati ai fini del certo riconoscimenti degli imputati.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice