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Ordinanza — n. 46483/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46483/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46483/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA ot/ sul ricorso proposto da: PUHA PAVEL nato il 30/03/1991 avverso la sentenza del 18/05/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato a Puha Pavel la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, artt. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46483/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per essere carente la motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e in ordine al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, operato ai sensi dell'art.69 cod. pen.

Parole chiave

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licenziamento per furto revisione della sentenza penale abbandono del procedimento per truffa confisca dei proventi di reato cause penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato a Puha Pavel la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
e correlato vizio di motivazione, per essere carente la motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
Tra detti motivi non rientrano quelli devoluti con l'impugnazione in esame, ove, peraltro genericamente, ci si duole del mero richiamo operato agli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ot/ sul ricorso proposto da: PUHA PAVEL nato il 30/03/1991 avverso la sentenza del 18/05/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato a Puha Pavel la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per essere carente la motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e in ordine al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, operato ai sensi dell'art.69 cod. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Tra detti motivi non rientrano quelli devoluti con l'impugnazione in esame, ove, peraltro genericamente, ci si duole del mero richiamo operato agli artt. 129 cod. proc. pen. e 69 cod. per., dunque di un vizio di motivazione non deducibile.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere esten