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Ordinanza — n. 46481/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46481/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46481/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSU MARIAN nato il 19/01/1969 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 16 novembre 2018, nei confronti di Marian Grosu (CUI 01ZBTF8), in relazione ai sei reati di tentato furto ascrittigli, qualificato quello di cui al procedimento n. 1575/2017 ai sensi degli artt. 56, 624 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quaranta di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. in misura equivalente alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1575/2017 ai sensi degli artt. 56, 624 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quaranta di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. in misura equivalente alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva abbandono del procedimento per truffa recidiva nell'infrazione tentativo nel diritto penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSU MARIAN nato il 19/01/1969 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 16 novembre 2018, nei confronti di Marian Grosu (CUI 01ZBTF8), in relazione ai sei reati di tentato furto ascrittigli, qualificato quello di cui al procedimento n. 1575/2017 ai sensi degli artt. 56, 624 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro quaranta di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. in misura equivalente alla recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la pena detentiva non è stata sostituita ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico. La censura si limita a rilevare che la motivazione offerta dalla Corte territoriale sarebbe laconica e non esauriente, senza indicare le ragioni della necessità di concedere la invocata sostituzione e circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per accedervi. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod, proc. pen.).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere