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Ordinanza — n. 46480/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46480/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46480/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA ) ( là e cr)L ite sui ricorsi proposti da: SEFEROVIC MANUELE nato a TRECENTA il 21/03/1999 SEFEROVIC JASMIN nato il 27/07/1989 avverso la sentenza del 13/02/2020 del TRIBUNALE di ANCONA YUCIttlato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

Parole chiave

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ricorso di annullamento allegazioni di persecuzione contraddittorie allegazione motivata sostituzione dei motivi concorso di motivi di sospensione motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha applicato a Seferovic Manuele e Seferovic lasmin la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ) ( là e cr)L ite sui ricorsi proposti da: SEFEROVIC MANUELE nato a TRECENTA il 21/03/1999 SEFEROVIC JASMIN nato il 27/07/1989 avverso la sentenza del 13/02/2020 del TRIBUNALE di ANCONA YUCIttlato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona ha applicato a Seferovic Manuele e Seferovic lasmin la pena concordemente richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa per il primo, nonché quella di anni uno mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro ottocento di multa per la seconda, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (capo 1: artt. 61 n. 5, 7, 99, comma 2 e 3, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.; capo 2: artt. 61, comma 1, n. 2, 99, comma 2 e 3, 110, 648 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per essere carente la motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento, risultando meramente apparente il riferimento agli atti processuali da cui è stata tratto il convincimento del giudice.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti, Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione ove, peraltro genericamente, gli imputati si dolgono dell'efficacia dimostrativa degli atti richiamati dal giudice, senza alcuna specificazione di questi e del loro contenuto.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre