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Ordinanza — n. 46472/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46472/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46472/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMO DAVIDE nato a GENOVA il 19/09/1984 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 21 giugno 2018, nei confronti di Davide Guglielmo in relazione al reato dì tentato furto, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 250 dì multa, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n, 4 cod. pen., equivalente alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n, 4 cod. pen., equivalente alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali altri reati attività criminosa furto di lieve entità tentato furto reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMO DAVIDE nato a GENOVA il 19/09/1984 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 21 giugno 2018, nei confronti di Davide Guglielmo in relazione al reato dì tentato furto, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 250 dì multa, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n, 4 cod. pen., equivalente alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La motivazione sarebbe contraddittoria perché, da un lato, riconosce il valore oggettivamente lieve del danno e, dall'altro, per abitualità e condotta ripetuta, esclude la causa di non punibilità invocata.

3. Il ricorso è reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte ha risposto con motivazione logica e coerente, immune da censure di ogni tipo. Diverso, invero, è il presupposto per la sussistenza del riconoscimento del danno di speciale tenuità tanto da ritenere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, rispetto all'esistenza di un'offesa che deve essere particolarmente lieve, tanto da per reputare operante la causa di non punibilità. La Corte territoriale, infatti, valorizza i precedenti penali per fatti omogenei, commessi in un lasso di tempo ravvicinato anche rispetto al furto tentato per il quale si procede, reputati, con motivazione non manifestamente illogica, espressione dell'abitualità dell'agire attraverso condotte contro il patrimonio.

Sul punto, poi, la critica proposta non è specifica, posto che ribadisce la lieve entità dei danno, già valorizzata ad altro fine dalla stessa Corte d'appello e sottolinea la distanza temporale tra i precedenti penali, senza considerare che si tratta di fatti uno accertato nel 2013 e l'altro commesso nello stesso anno, comunque prossimi alla data di commissione di quello per il quale si procede nella presente sede.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 DEPOSITA A Il Consigliere estensore IN CANcrt rPlA Il Presidente Barb