Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46471/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46471/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46471/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALCANGI ALESSANDRA nato a MOLFETTA il 27/10/1944 avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CAIASELICE; 1,Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani in funzione di giudice di appello, ha riformato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 2 novembre 2018, nei confronti di Alessandra Malcangi in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso ai danni di Maria Giuseppa e Marta Del Viscovo, rideterminando la pena irrogata in quella di euro 400 di multa, assolvendo l'imputata dalle residue imputazioni e confermando le statuizioni civili.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 582 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46471/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.Peraltro, nel caso di specie, è stata operata una valutazione approfondita delle dichiarazioni, tanto che questa ha condotto alla parziale assoluzione dell'imputata.

Parole chiave

Generato dall'IA
lesioni conseguenti corresponsabilità della vittima violazione dei diritti della personalità contenzioso dell'assicurazione invalidità violazione dei diritti di parte caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 582 cod. pen
1,Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani in funzione di giudice di appello, ha riformato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 2 novembre 2018, nei confronti di Alessandra Malcangi in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALCANGI ALESSANDRA nato a MOLFETTA il 27/10/1944 avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CAIASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1,Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani in funzione di giudice di appello, ha riformato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 2 novembre 2018, nei confronti di Alessandra Malcangi in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso ai danni di Maria Giuseppa e Marta Del Viscovo, rideterminando la pena irrogata in quella di euro 400 di multa, assolvendo l'imputata dalle residue imputazioni e confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza ricorre la Malgangi, per il tramite del difensore, deducendo vizio dì motivazione della sentenza quanto alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali, non spiegando il giudice di secondo grado, le ragioni per le quali le persone offese, peraltro costituite parti civili, siano state ritenute credibili, trattandosi di dichiarazioni che, secondo l'atto di appello, erano affette da contraddittorietà e non convergenza con le deposizioni di testi Calò e Poliseno. Tanto, che il giudice di secondo grado era addivenuto all'assoluzione dell'imputata dal reato di minaccia commesso ai danni delle medesime parti lese.

Inoltre, si sottolinea la produzione di decreto di citazione per fatti analoghi (lesioni) a parti invertite. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale, rispetto alla richiesta di doppi benefici, non concessi pur avendo rideterminato la pena in quella di euro quattrocento di multa. 2.2. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. in data 22 ottobre 2021 articolata memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di impugnazione, ribadendo la richiesta di accoglimento degli stessi.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si osserva, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.Peraltro, nel caso di specie, è stata operata una valutazione approfondita delle dichiarazioni, tanto che questa ha condotto alla parziale assoluzione dell'imputata.

Come è noto, poi, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. Vale a dire a meno che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichìarante (cfr., Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, Rv. 249200;

Sez. 6, n. 20037 del 19/3/2014, Rv. 260160). Da ultimo, si osserva che generica è la censura che sottolinea la qualità dei dichiaranti in quanto imputati a parti invertite, in altro procedimento, limitandosi il ricorso a censurare l'omessa motivazione sul motivo di appello, senza spiegare il contenuto di quel motivo e riportarne le ragioni. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecíficità del ricorso, a a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1.11 secondo motivo è inammissibile. E' vero che manca, nel procedimento censurato, la motivazione circa la concessione dei benefici di legge che risultano richiesti con atto di appello del 14 dicembre 2018.

Tuttavia tale richiesta è riportata in calce all'atto di impugnazione a pag. 16 senza l'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui la stessa fonda, tanto da essere soltanto enunciata come "concessione di tutti i benefici di legge". Sicché, l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, va rilevata in questa sede, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre