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Ordinanza — n. 46467/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46467/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46467/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARJANOVIC DANIEL nato a TRIESTE il 26/02/1992 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 11 novembre 2015, nei confronti di Daniel Marjanovic, in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., riducendo la pena irrogata in quella di mesi dieci di reclusione ed euro cento di multa.

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 cod. pen. in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza e vizio di motivazione.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida altri reati difesa penale tentata estorsione momento del reato reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARJANOVIC DANIEL nato a TRIESTE il 26/02/1992 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 11 novembre 2015, nei confronti di Daniel Marjanovic, in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., riducendo la pena irrogata in quella di mesi dieci di reclusione ed euro cento di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 cod. pen. in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza e vizio di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A fronte di motivazione coerente e logica della Corte territoriale, sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., si prospetta una ricostruzione alternativa dell'accaduto, senza tenere conto che, secondo la Corte territoriale il requisito della destrezza viene fatto, correttamente, discendere dall'azione scaltra e abile dell'imputato la quale viene descritta come idonea a spostare l'attenzione della vittima dal bene sottratto (telefono cellulare). Tanto in conformità all'indirizzo sul punto dettato dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefano <Palla tc29