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Ordinanza — n. 46373/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming gross counterfeiting negates criminal liability for possession of counterfeit goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for possession of counterfeit goods. The appellant argued that the obviousness of the counterfeiting should render the crime impossible under the principle of offensiveness. The court rejected this, ruling that the offense protects public trust in trademarks regardless of the product's quality and that such factual assessments belong to the merits, not the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; The crime of possessing goods with counterfeit marks constitutes a danger offense protecting public trust, rendering the crime possible even if the counterfeiting is grossly obvious and incapable of deceiving buyers.

Parole chiave

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possession of counterfeit goods crime of danger offense principle of offensiveness public trust in trademarks inadmissible appeal contraffazione di merci pubblicità ingannevole buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 474 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje
Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse
5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass.
Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri
Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass.
Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri
28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez.
Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane
21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane).
Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702, PMT in proc. Ndiaye
Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832, Nguer Khadinn
Ndiaye; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832, Nguer Khadinn).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MASSIMO nato a AVOLA il 01/05/1969 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del 21.9.2016 con cui il Tribunale di Siracusa aveva riconosciuto Massimo Rubino responsabile dei fatti di ricettazione (dichiarando nel contempo non doversi procedere per quelli di detenzione finalizzata alla vendita di prodotti con marchio contraffatto per essere il reato ormai prescritto) e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Rubino lamentando erronea applicazione della legge penale: rileva come nel corso del processo fosse emersa la assoluta grossolanità della contraffazione della merce sequestrata come tale riconosciuta da tutti i testi escussi; di qui, perciò, la doverosa assoluzione dell'imputato quanto al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. con conseguente ricaduta su quello di ricettazione in applicazione del principio "nullum crime sine iniuria" ovvero del principio di offensività che fonda il diritto punitivo in generale; svolge considerazioni circa la compatibilità, con il suddetto principio, con i reati c.d. di pericolo ovvero dalla indole plurioffensiva; richiama la giurisprudenza che, proprio in applicazione di queste direttive, ha ritenuto non integrata la ipotesi di reato di cui all'art. 474 cod. pen. nel caso di detenzione per la vendita di materiale la cui falsità risulti percepibile "ictu oculi" e senza necessità di alcun accertamento; contesta il diverso orientamento; sottolinea come la ricostruzione del fatto imponesse, nel caso di specie, di ritenere la contraffazione immediatamente percepibile e di escludere perciò la rilevanza penale della condotta di detenzione di materiale contraffatto con automatica venuta meno del presupposto del delitto di ricettazione.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello di Catania, infatti, non ha mancato di prendere in considerazione le censure avanzate con l'impugnazione richiamando, in merito al profilo di doglianza articolato in ricorso, quanto costantemente chiarito da questa Corte, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass.

Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane). Per altro verso, si è anche opportunamente chiarito che per considerare il falso innocuo e grossolano e, dunque, ritenere il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore. (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702, PMT in proc.

Ndiaye; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832, Nguer Khadinn). Ecco, allora, che, ferma restando la larghissima prevalenza dell'orientamento di cui si è dato conto ed a cui si è uniformata la decisione qui gravata, si tratta - però - di una questione che involge apprezzamenti "di merito" che non possono trovare ingresso in questa sede se non nella ipotesi, che non si registra nel caso di specie, in cui il "fatto" non sia in qualche misura "auto evidente", ovvero risulti in maniera incontrovertibile dalla sola lettura della sentenza di merito.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 I