Italian Court dismisses appeal claiming youth automatically warrants general mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Di Blasi inadmissible, rejecting his claim that his age at the time of the crime automatically entitled him to general mitigating circumstances. The appellant argued that his youth, specifically being eighteen, should be recognized as a factor reducing culpability based on evolving international standards regarding adolescent personality development. The court ruled that youth alone does not justify such mitigation; instead, the lower court correctly found that the appellant's age did not prevent him from understanding the illegality of his actions, and the defense's broader socio-economic arguments remained unsubstantiated allegations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Youth alone does not automatically warrant general mitigating circumstances, which require specific factual circumstances demonstrating incomplete personality maturity affecting the ability to evaluate behavior according to civil norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI YEFRIR ALBERTO nato a NAPOLI il 22/09/1994 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.6.2015 il GUP di Catania aveva riconosciuto Yefrir Alberto Di Blasi responsabile del delitto di ricettazione - in questi termini riqualificando la originaria imputazione di riciclaggio - e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione ed Euro 300 di multa confermando nel resto la decisione gravata;
3. ricorre per cassazione il difensore del Di Blasi lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che il dato della giovane età dell'imputato, allora diciottenne, è stato giudicato non rilevante dalla Corte di Appello che, in tal modo, ha trascurato le più recenti acquisizioni che, anche a livello comunitario e sovranazionale, hanno segnalato la necessità di tener conto del graduale perfezionamento della personalità ai fini della ponderazione del grado della colpa con sostanziale equiparazione dei giovani infraventunenni agli adolescenti.
4. Il ricorso è inammissibile. Si è chiarito che la "giovane età" dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ancorché il giudice debba accertare che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 11985 del 04/02/2020, PG in proc. Gismondo, Rv. 278633; Sez. 1, n. 7993 del 12/04/1985, Rv. 170382). La Corte di Appello ha dunque replicato in termini assolutamente congrui e corretti all'omologo motivo di appello sostenendo che, alla luce della stessa dinamica dell'episodio e degli elementi fattuali acquisiti, la giovane età del ricorrente non gli avrebbe impedito di rendersi conto della provenienza illecita del ciclomotore mentre le ulteriori deduzioni difensive circa il contesto socio- economico-culturale di riferimento erano rimaste al livello di mere allegazioni difensive.
Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass.
Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Ci L igi Agostinac