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Ordinanza — n. 46367/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46367/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46367/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAPANI PAOLO nato a CATANIA il 10/10/1981 BERTINO MARIA nato a CATANIA il 16/06/1984 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; h FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'11.11.2013 il Tribunale di Catania aveva riconosciuto Paolo Trapani e Maria Bertino responsabili dei fatti di riciclaggio e falso per soppressione e, ritenuta la recidiva contestata al Trapani ed il vincolo della continuazione tra le due violazioni di legge, aveva condannato il Trapani alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.900 di multa e la Bertino a quella di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46367/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici catanesi per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione guida nonostante revoca della patente contrassegno stradale responsabilità per incidente stradale falsità ideologica in documenti confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAPANI PAOLO nato a CATANIA il 10/10/1981 BERTINO MARIA nato a CATANIA il 16/06/1984 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; h FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'11.11.2013 il Tribunale di Catania aveva riconosciuto Paolo Trapani e Maria Bertino responsabili dei fatti di riciclaggio e falso per soppressione e, ritenuta la recidiva contestata al Trapani ed il vincolo della continuazione tra le due violazioni di legge, aveva condannato il Trapani alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.900 di multa e la Bertino a quella di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Bertino quanto al delitto di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione e, avendo concesso alla medesima Bertino ed al Trapani le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputata in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 733,00 di multa revocando la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e quella inflitta al Trapani in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa;

3. ricorrono per cassazione il Trapani e la Bertino tramite i rispettivi difensori lamentando: 3.1 con ricorso sottoscritto dall'Avv. Maria Michela Trovato nell'interesse di Paolo Trapani, violazione di legge e vizio di motivazione: segnala che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado violando il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e disattendendo la regola della razionalità della decisione correlata all'obbligo costituzionalmente sancito di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali e quella della presunzione di innocenza dell'imputato; osserva, inoltre, che la motivazione risulta altresì mancante e illogica in ordine all'esercizio del potere discrezionale esercitato dal giudice nel determinare la pena che deve essere orientata alla finalità rieducativa e parametrata sulla gravità del fatto concreto e della capacità a delinquere del condannato; 3.2 con ricorso sottoscritto dall'Avv.

Venera Bottino nell'interesse di Maria Bertino, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che la sentenza della Corte di Appello si fonda su mere presunzioni ed informazioni inesistenti realizzando un vero e proprio travisamento della prova; ricorda che la sentenza di primo grado aveva dato per assodato che a sostituire le targhe originali del furgone trafugato e ad essere stato colto alla guida del mezzo era stato il coimputato Trapani laddove la responsabilità concorsuale della Bertino era stata fondata sulla mera titolarità del mezzo le cui targhe erano state apposte su quello di provenienza delittuosa e la cui volontaria cessione al Bertino non è in stata in alcun modo dimostrata sicché la sentenza si fonda su un dato processualmente insussistente.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso per conto del Trapani è del tutto generico. La Corte di Appello, prendendo in considerazione le doglianze difensive articolate in punto di elemento soggettivo del reato (pacifica la oggettiva disponibilità, da parte del ricorrente, del mezzo di provenienza delittuosa su cui erano state apposte le targhe abbinate ad un Fiat Ducato di proprietà della Bertino), ha analiticamente ripercorso le modalità del controllo operato nei confronti del Trapani, peraltro sprovvisto di patente di guida, in occasione del quale risultò che il mezzo era oggetto di furto in danno di tale Signorelli; la Corte ha sottolineato come il Trapani non fosse mai stato in grado di spiegare né la disponibilità di un mezzo di provenienza delittuosa né, tantomeno, il fatto che sullo stesso fossero state montate targhe appartenenti ad un mezzo della cognata Bertino.

Il ricorso non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici catanesi per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 D ricorso per conto della Bertino è a sua volta inammissibile. La Corte territoriale, nel prendere in esame l'omologo motivo di censura articolato con l'atto di appello, ha sottolineato che la Bertino era la proprietaria del veicolo abbinato alle targhe che erano state montate sul mezzo di provenienza delittuosa alla cui guida fu sorpreso il di lei cognato Paolo Trapani e la cui disponibilità da parte di costui non è stata mai in alcun modo spiegata dalla odierna ricorrente; su questi dati di fatto i giudici di merito - con un ragionamento inferenziale che non si presta a rilievi di manifesta illogicità - hanno perciò fondato la diagnosi relativa al concorso della Bertino con il Trapani cui la odierna ricorrente doveva aver fornito le targhe da montare sul furgone risultato provento di furto.

Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; conf., Cass.

Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile). Tanto premesso, si deve allora convenire nel senso che la motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso il motivo di gravame, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della Bertino, non si fonda su una mera illazione ma su una valutazione del tutto ragionevole e lineare atteso che la disponibilità delle targhe da parte del Trapani aveva comportato necessariamente la impossibilità, per la Bertino, di utilizzare il proprio mezzo da cui erano state smontate.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consicikf