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Ordinanza — n. 46365/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentencing as they fall outside cassation admissibility limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46365/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Rizzo and Scarpaci inadmissible because they were filed outside the legitimate scope of cassation review. The appellants challenged the appellate court's reform of a settlement agreement regarding the crime of receiving stolen goods, citing issues like lack of evidence and sentencing proportionality. The court ruled that while appeals regarding the formation of the settlement's will are admissible, complaints about the judge's evaluation of conditions for acquittal or the final penalty measure are strictly prohibited.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement agreements, cassation is limited to the formation of the party's will, prosecutor's consent, and divergent content, excluding complaints on waived conditions, comparative judgment of circumstances, or the agreed penalty measure.

Parole chiave

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cassation admissibility criminal settlement appeal reform penalty proportionality procedural exclusion controllo della commisurazione della pena remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Lamenta violazione di legge per: -mancata assunzione di una prova decisiva; -mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 111 Cost.
Lamenta: -vizio di motivazione ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost
Lamenta: -vizio di motivazione ex art. 111 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
Lamenta violazione di legge per: -mancata assunzione di una prova decisiva; -mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO RICCARDO nato a CATANIA il 07/10/1958 SCARPACI GIUSEPPE nato a CATANIA il 23/02/1973 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA[dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 10/03/2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Siracusa in data 25/05/2020, appellata dagli imputati Riccardo Rizzo e Giuseppe Scarpaci, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno in relazione al reato di ricettazione in concorso. Gli imputati, tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Ricorso nell'interesse del Rizzo. Lamenta: -vizio di motivazione ex art. 111 Cost.

Ricorso nell'interesse dello Scarpacì. Lamenta violazione di legge per: -mancata assunzione di una prova decisiva; -mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; -mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquínquennale; -mancato controllo da parte del giudice della corretta qualificazione giuridica del fatto; -mancato controllo del giudice sulla congruità della pena. I ricorsi sono entrambi inammissibili perchè proposti al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità.

Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglìanze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), all'operato giudizio di comparazione tra circostanze e alla misura della pena concordata.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRIN