Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning required for a sentence near the statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Iacona inadmissible, rejecting his claim that the appellate court failed to justify its sentencing decision. Although Iacona argued the reasoning was insufficient, the court held that detailed justification is only mandatory when a sentence significantly exceeds the statutory minimum. Since the imposed four-year term was close to the minimum for robbery, general expressions of fairness and gravity sufficed to validate the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Specific reasoning on sentencing is required only when the imposed penalty is significantly above the statutory minimum; otherwise, general expressions of fairness and gravity suffice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONA ROBERTO nato a CATANIA il 02/10/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28.5.2018 il Tribunale di Catania aveva riconosciuto Roberto Iacona responsabile dei fatti di rapina e porto ingiustificato di arma impropria a lui ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali applicando altresì le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;
2. la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere quanto alla contravvenzione di cui al capo B) perché estinta per intervenuta prescrizione e, avendo inoltre concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa revocando perciò la pena accessoria della interdizione legale e sostituendo queila della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea;
3. ricorre per cassazione il difensore dello Iacona lamentando vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena: richiamato l'obbligo del giudice di dar conto delle modalità di esercizio del suo potere discrezionale nella determinazione della pena, rileva come nel caso di specie la motivazione sia evidentemente carente ed inidonea a giustificare la decisione.
4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, come accennato, ha rideterminato la pena per il solo delitto di rapina portandola a 4 anni di reclusione ed Euro 1.000 di multa previo giudizio di equivalenza con le contestate (e ritenute) aggravanti dell'uso dell'arma e dell'avere agito in più persone riunite. I fatti risalgono al 2012 quando la pena minima prevista per il delitto di rapina "semplice" (di cui al comma 1 dell'art. 628 cod. pen.) era di anni 3 di reclusione ed Euro 516 di multa; quella massima era di anni 10 di reclusione ed Euro 2.065 di multa.
In definitiva, quindi, quella inflitta allo Iacona è in realtà una pena non molto distante dal minimo edittale quantomeno per quanto concerne la pena detentiva: ed è appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass.
Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cia rocca LuiQ Ago tinacch