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Ordinanza — n. 46360/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46360/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46360/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN TAHAR RACHID nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 01/12/2020 del GIUDICE DI PACE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Vicenza, con sentenza dell'1.12.2020, ha riconosciuto Ben Tahar Rachid responsabile del delitto di invasione di edifici per avere, in concorso con Daoudi Epben Tahar Khadia, arbitrariamente occupato la Casa Cantoniera sita al km. 12.021 della linea ferroviaria Vicenza-Schio ed aveva condannato entrambi gli imputati alla pena di Euro 400 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 122 cod. proc. pen, art. 37 disp. att. cod. proc. pen, art. 1367 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46360/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In quest'ottica si è chiarito che laddove la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva ex art. 37 disp. att. cod. proc. pen., per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti della presentazione della querela nell'interesse dell'ente stesso, non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 1878 del 09/12/2016, Rv. 268769, P.C. in proc.

Parole chiave

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luogo del reato contravvenzione alla circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni violazione della precedenza foro d'esecuzione accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 122 cod. proc. pen
art. 37 disp. att. cod. proc. pen
debba indicare i fatti cui essa si riferisce dovendosi tale norma coordinare con il disposto di cui all'art. 37 disp. att. cod. proc. pen.; rileva, dunque, come la procura "preventiva" conferita all'Avv.
art. 1367 cod. civ
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN TAHAR RACHID nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 01/12/2020 del GIUDICE DI PACE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Il Giudice di Pace di Vicenza, con sentenza dell'1.12.2020, ha riconosciuto Ben Tahar Rachid responsabile del delitto di invasione di edifici per avere, in concorso con Daoudi Epben Tahar Khadia, arbitrariamente occupato la Casa Cantoniera sita al km. 12.021 della linea ferroviaria Vicenza-Schio ed aveva condannato entrambi gli imputati alla pena di Euro 400 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Ben Tahar Rachid lamentando erronea applicazione della legge penale in punto di procedibilità del reato con riferimento alla irritualità ed inefficacia della querela: richiama a tal proposito l'eccezione che era stata proposta nel corso del giudizio, cui si era associata la pubblica accusa, e l'ordinanza con cui il giudice di merito la aveva disattesa; sottolinea come la procura speciale conferita ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. debba indicare i fatti cui essa si riferisce dovendosi tale norma coordinare con il disposto di cui all'art. 37 disp. att. cod. proc. pen.; rileva, dunque, come la procura "preventiva" conferita all'Avv. Parrella non possegga i requisiti necessaria configurarla come speciale limitandosi ad autorizzare il procuratore a sporgere denunce, presentare e rimettere querele senza tuttavia indicare i reati o quantomeno le loro categorie di appartenenza o le circostanze che giustifichino la sua attivazione;

3. la difesa ha trasmesso una memoria in cui ha insistito sulle considerazioni svolte nel ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile essendo la doglianza manifestamente infondata. Ancora recentemente questa Corte ha affermato che deve ritenersi valida, in quanto diretta ad attribuire il potere di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale, la procura speciale che conferisca al rappresentante di una società il potere di «promuovere qualsiasi azione giudiziaria penale» in nome e per conto della stessa, atteso che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195).

In quest'ottica si è chiarito che laddove la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva ex art. 37 disp. att. cod. proc. pen., per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti della presentazione della querela nell'interesse dell'ente stesso, non contempli l'indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall'oggetto sociale (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 1878 del 09/12/2016, Rv. 268769, P.C. in proc.

Dindi). Questo principio è stato peraltro affermato anche in un caso esattamente sovrapponibile a quello che ci occupa ed in cui la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dall'institore nei confronti dei responsabili della occupazione di un'area del demanio ferroviario senza la necessità che nella procura institoria fossero preventivamente individuati i singoli fatti costituenti reato non ancora commessi (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 42947 del 01/10/2014, Rv. 260859, Baucina ed altro).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere stensore Il Presidente PierluNi CiarJfroa Luigi Ago