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Ordinanza — n. 46357/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to precluded grounds and lack of immediate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46357/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to evaluate non-punishment grounds under Article 129 and omitted an aggravating circumstance regarding compensation. The Court ruled that such arguments are precluded in this stage unless the error is immediately evident from the text of the contested judgment without needing direct evidence review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; Appeals based on erroneous legal qualification or omitted mitigating circumstances are inadmissible unless the error is immediately evident from the contested judgment's text without requiring direct evidence review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility erroneous legal qualification Article 129 non-punishment immediate evidence requirement precluded grounds appeal risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Art. 129 cod. proc. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Pauniou lamentando: 2.1 violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
pur in mancanza di prova cerca ed incontrovertibile per i fatti a lui ascritti; 2.2 mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: rileva che il giudice di merito ha omesso di riconoscere, in favore del ricorrente, la attenuante di cui all'art 62 n.
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore del Pauniou lamentando: 2.1 violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.108, Antoci
Cass. Pen., C.1.2018 n. 2.721, Bouaroua
3.108, Antoci; Cass. Pen., C.1.2018 n. 2.721, Bouaroua; Cass.
Cass. Pen., 3, 17.4.2019 n. 23.150, El Zitouni
2.721, Bouaroua; Cass. Pen., 3, 17.4.2019 n. 23.150, El Zitouni _lama!).
Cass. Pen., 6, 24.9.2019 n. 44.393, Lamberti
Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas
129 (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.
Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari
56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass.
Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede
41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede;
Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba
Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUNOIU BOGDAN MARIUS nato il 29/03/1982 avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.5.2021 il GIP di Monza ha applicato a Begdan Marius Pauniou la pena concordata di anni 3 di reclusione ed Euro 1.400 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata di cui al capo A), resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B), danneggiamento e porto abusivo di un machete; il GIP aveva applicato la pena nella misura sopraindicata dopo aver escluso la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed avendo stimato corretto il calcolo effettuato e congrua la pena finale su cui le parti avevano concordato;

2. ricorre per cassazione il difensore del Pauniou lamentando: 2.1 violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: rileva che il giudice di merito ha ratificato l'accordo tra le parti senza effettuare alcuna valutazione ai fini della declaratoria di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. pur in mancanza di prova cerca ed incontrovertibile per i fatti a lui ascritti; 2.2 mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: rileva che il giudice di merito ha omesso di riconoscere, in favore del ricorrente, la attenuante di cui all'art 62 n. 6 cod. pen. pur essendo stato documentato l'avvenuto integrale risarcimento di tutte le persone offese.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103; con specifico riferimento alla possibilità di dedurre la erronea qualificazione del fatto, questa Corte ha d'altra parte in più occasioni avuto modo di chiarire che anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi in cui essa risulti, con indiscussa e palmare immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo invece escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza dalla sentenza impugnata e che pertanto costringano la Corte a procedere ad un esame diretto delle fonti di prova (cfr., Cass.

Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.108, Antoci; Cass. Pen., C.1.2018 n. 2.721, Bouaroua; Cass. Pen., 3, 17.4.2019 n. 23.150, El Zitouni _lama!). Si è inoltre ribadito che può in tanto essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto la censura possa essere ricondotta al profilo della corretta qualificazione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 24.9.2019 n. 44.393, Lamberti resa, invero, in un caso nel quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la recidiva nei confronti di un imputato che era risultato gravato da un solo precedente per delitto colposo).

D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiannento.

In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede;

Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). Analogamente si può ritenere, quindi, anche per il giudizio sulla sussistenza o la esclusione delle circostanze i cui presupposti possono essere motivati anche in forma sintetica e formare oggetto di ricorso in sede di legittimità soltanto laddove la loro esistenza debba essere esclusa sulla base di una valutazione di immediata evidenza scaturente dalla lettura della stessa sentenza impugnata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfroic-ca l[igi