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Ordinanza — n. 46354/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating appellate issues without specific legal grounds under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46354/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antony Viviani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for two instances of receiving stolen goods, arguing violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because they merely repeated the same arguments already examined and dismissed by the lower courts without providing new, specific legal grounds or engaging with the existing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates issues already decided by the court of appeal without specific legal grounds or a new argumentative approach.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity reiteration of issues Art. 591 c.p.p. court costs and fine impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI ANTONY nato a BRESCIA il 03/11/1987 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 22/03/2021, confermava nei confronti di Antony Viviani la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Brescia in data 14/02/2020 con la quale il sunnominato stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa per due episodi di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Inoltre, con l'evocazione di censure in fatto, il ricorrente sollecita una rilettura del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Presidente ANDREA PELLEGRINO I A OSTINACCHIO -