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Ordinanza — n. 46353/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46353/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46353/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMAURO SILVIO CLAUDIO nato a CALTANISSETTA il 26/04/1949 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 167-25489/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione neppure autenticata da alcuno. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato. I motivi successivamente proposti dal difensore, atti ad integrare un ricorso in sé inammissibile, giacché proposto da soggetto non legittimato, sono comunque tardivi ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., rispetto ai termini riservati per il deposito della motivazione della sentenza impugnata.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte difetto di sottoscrizione motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato.
art. 585 cod. proc. pen
I motivi successivamente proposti dal difensore, atti ad integrare un ricorso in sé inammissibile, giacché proposto da soggetto non legittimato, sono comunque tardivi ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., rispetto ai termini riservati per il deposito della motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMAURO SILVIO CLAUDIO nato a CALTANISSETTA il 26/04/1949 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 167-25489/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione neppure autenticata da alcuno. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato. I motivi successivamente proposti dal difensore, atti ad integrare un ricorso in sé inammissibile, giacché proposto da soggetto non legittimato, sono comunque tardivi ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., rispetto ai termini riservati per il deposito della motivazione della sentenza impugnata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dell/9' ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',1a/ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente imo Perrotti Luigi Agostinacchio i DEPOSITATA i IN C A NC 1. ERIAIL