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Ordinanza — n. 46351/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46351/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46351/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 13/08/1969 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 08/02/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 13/11/2019 con la quale Vincenzo Baldo era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di truffa in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione dell'art. 640 cod. pen. (primo motivo); -errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed errata applicazione dell'art. 69 cod. pen. (secondo motivo); -errata applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. (terzo motivo).

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione dell'art. 640 cod. pen. (primo motivo); -errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed errata applicazione dell'art. 69 cod. pen. (secondo motivo); -errata applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. (terzo motivo).

Parole chiave

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reato economico truffa in materia di prestazioni abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta lotta contro la frode messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione dell'art. 640 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
(primo motivo); -errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 69 cod. pen
ed errata applicazione dell'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 13/08/1969 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 08/02/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 13/11/2019 con la quale Vincenzo Baldo era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di truffa in concorso. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione ed errata applicazione dell'art. 640 cod. pen. (primo motivo); -errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed errata applicazione dell'art. 69 cod. pen. (secondo motivo); -errata applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. (terzo motivo).

Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo aspecifico motivo, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha ritenuto singolare la contestazione dell'affermazione di responsabilità in presenza di pregresse ammissione di responsabilità: in tal senso, si afferma che "... la ricevuta del bonifico online alla parte offesa non emerge che fosse palesemente contraffatta, e dunque facilmente riconoscibile, come sostenuto dalla difesa, tenuto conto che il segno "-" riportato accanto alla cifra ben poteva essere interpretato come la somma prelevata dal conto dell'ordinante il bonifico, e dunque era pienamente idonea ad ingannare l'Argentiero sulla serietà dell'intento negoziale degli acquirenti".

Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione del tutto congrua, l'inesistenza di elementi positivi valorizzabili per la concessione delle attenuanti generiche, dovendosi ritenere recessiva l'ammissione delle proprie responsabilità da parte del Baldo, a fronte della personalità fortemente negativa dello stesso, in ragione delle ventotto appostazioni e dei dieci precedenti specifici anche recenti e della misura del danno, di apprezzabile entità e mai risarcito. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

Anche sul trattamento sanzionatorio, definito come proporzionale rispetto alla personalità negativa del reo, la motivazione appare del tutto congrua. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno - 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme