Ordinanza — n. 46348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PORTO GIUSEPPE nato in LIBIA il 15/07/1933 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; L'imputato Lo Porto Giuseppe, tramite difensore, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 4719/2021 del 18/01/2021, con quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Lo Porto avverso l'ordinanza del 08/09/2019 con la quale la Corte di appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'arresto subito dal sunnominato nell'ambito della procedura di estradizione definita con sentenza in data 11/10/2015, nonché la cancellazione dai terminali del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine di qualsiasi provvedimento di privazione della libertà personale conseguente al decreto di estradizione emesso dal Ministero della Giustizia il 26706/2006 in esito alla procedura estradizionale, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza del 07/02/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 4719/2021 del 18/01/2021, con quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Lo Porto avverso l'ordinanza del 08/09/2019 con la quale la Corte di appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'arresto subito dal sunnominato nell'ambito della procedura di estradizione definita con sentenza in data 11/10/2015, nonché la cancellazione dai terminali del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine di qualsiasi provvedimento di privazione della libertà personale conseguente al decreto di estradizione emesso dal Ministero della Giustizia il 26706/2006 in esito alla procedura estradizionale, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza del 07/02/2019.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PORTO GIUSEPPE nato in LIBIA il 15/07/1933 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'imputato Lo Porto Giuseppe, tramite difensore, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, n. 4719/2021 del 18/01/2021, con quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Lo Porto avverso l'ordinanza del 08/09/2019 con la quale la Corte di appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'arresto subito dal sunnominato nell'ambito della procedura di estradizione definita con sentenza in data 11/10/2015, nonché la cancellazione dai terminali del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine di qualsiasi provvedimento di privazione della libertà personale conseguente al decreto di estradizione emesso dal Ministero della Giustizia il 26706/2006 in esito alla procedura estradizionale, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza del 07/02/2019.
Il ricorso è inammissibile. Evidenzia il Collegio come l'oggetto del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. possono essere solo le sentenze e i provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 26033 del 13/07/2020, De Vito): in essi non rientra il provvedimento oggetto del presente gravame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUIGI AGOSTINACCHIO ti 41 Ii JL D