Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism grounds in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of recidivism was not raised in the appeal to the Court of First Instance. The appellant argued for increased social danger and guilt based on recidivism, but the lower court had already addressed this issue. The court ruled that this defect is incurable even if the lower court provided reasoning on the matter without the appellant's specific appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The grounds of recidivism must be specifically raised in the appeal to the Court of First Instance; failure to do so renders the appeal inadmissible as the defect is not curable ex post.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITOLO MICHELE nato a SAN SEVERO il 12/10/1986 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 160-25433/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per non essere il motivo unico dedotto (presupposti di fatto della recidiva e loro apprezzamento ai fini di stimare accresciuta pericolosità sociale e più intenso grado di colpevolezza) stato prospettato con i motivi di gravame alla Corte di merito, in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221;
Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). Il tema dell'apprezzamento della recidiva, oggi per la prima volta dedotto, non può pertanto essere affrontato nella sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, si presenta altresì privo di qualsivoglia specificità rispetto al contenuto decisorio della sentenza impugnata.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Luigi Agostinacchio D EpOS 11-1\111' CP,1, E