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Ordinanza — n. 46345/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46345/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46345/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIGONI STEFANO nato a FERRARA il 07/12/1961 BULZOMATO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 21/08/1964 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 159-25427/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, gli stessi non si confrontano inoltre con la diffusa motivazione adottata dalla Corte di merito. 1.1.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46345/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del pari quanto ai motivi spesi nell'interesse del Bulzomato, sia nel merito della accertata responsabilità in concorso, che quanto a valorizzazione dei precedenti penali ai fini della ritenuta e computata recidiva, apprezzata dalla Corte di merito secondo canoni del tutto conformi alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte. 2.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Parole chiave

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traente prova del dolo partecipazione al reato colpa del patrocinatore favoreggiamento altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIGONI STEFANO nato a FERRARA il 07/12/1961 BULZOMATO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 21/08/1964 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 159-25427/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, gli stessi non si confrontano inoltre con la diffusa motivazione adottata dalla Corte di merito. 1.1.

Inammissibile è il primo motivo speso nell'interesse del Bigoni, che lamenta la preclusione subita nel merito rispetto alla manifestata volontà di chiarire i motivi del possesso dei due assegni circolari provento di delitto ed offerti in pagamento della prestazione ricevuta e trattenuta. Il motivo non tiene conto della facoltà incomprimibile dell'imputato di presentarsi in udienza per rendere dichiarazioni o presentare memorie scritte. Se tale facoltà non è stata esercitata, né in primo né in secondo grado, l'imputato non può poi dolersi del fatto che dalla mancata giustificazione dal possesso e dall'uso speculativo della res illecita il giudice abbia tratto argomento ai fini di riconoscere il dolo richiesto dalla fattispecie.

Il motivo difetta comunque della necessaria specificità, in quanto non spiega quali decisivi elementi l'imputato avrebbe offerto alla giurisdizione se l'infermità dedotta in primo grado nell'ultima udienza fissata per la discussione non gli avesse impedito di rendere dichiarazioni a sua difesa, con il che la Corte non è stata posta in condizione di apprezzare la rilevanza della dichiarazione. 1.2. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso speso nel merito della affermazione di responsabilità, contestando l'imputato la ontologica sussistenza di artifizi idonei al raggiro del deceptus e consistenti nel pagamento della fornitura con assegni provento di delitto; la Corte ha sul punto offerto logica e coerente motivazione tesa proprio a valorizzare l'induzione del contraente in errore sulle capacità patrimoniali dell'acquirente. 1.3.

Allo stesso modo quanto al dolo di ricettazione, per la natura stessa della cosa sottratta (assegni circolari che recano i tratti idonei al tracciamento della loro provenienza) ed il cui possesso non può che giustificarsi con la ricezione da chi il reato presupposto ha consumato. Detti motivi appaiono comunque assolutamente generici, oltre che manifestamente infondati nei contenuti del tutto dissonanti rispetto alle emergenze probatorie acquisite e valutate nel merito.

2. Del pari quanto ai motivi spesi nell'interesse del Bulzomato, sia nel merito della accertata responsabilità in concorso, che quanto a valorizzazione dei precedenti penali ai fini della ritenuta e computata recidiva, apprezzata dalla Corte di merito secondo canoni del tutto conformi alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte. 2.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che 159-25427/2021 quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Con