Ordinanza — n. 46339/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOMAURO FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/06/1968 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 152-25392/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOMAURO FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/06/1968 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 152-25392/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1.
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione accertamento della penale responsabilità in relazione al fatto di rapina consumata, così come contestato in imputazione, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame versati in tema di qualificazione alternativa del fatto, dovendo ritenersi che l'imputato aveva con violenza sottratto l'apparecchio fotografico alla persona offesa, non per motivi di profitto, ma per manifestare il suo dissenso ad essere ripreso.
Tale diversa finalità dell'azione emerge però solo dalle dichiarazioni dell'agente, laddove la materialità dell'azione depone verso la più grave qualificazione, anche perché la finalità di profitto non implica necessariamente il richiamo al vantaggio patrimoniale (Sez. 1, n. 2648 del 12/01/1985, Rv. 168392). Né per vero con il motivo di ricorso si deduce quale legittima facoltà avrebbe inteso esercitare con violenza l'agente.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Preside