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Ordinanza — n. 46336/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46336/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46336/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA PIERANDREA nato a VICENZA il 16/08/1992 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 05/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Brescia in data 27/02/2018, appellata da Pierandrea Dia, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di rapina impropria aggravata. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, la mancanza assoluta, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione. Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena reiterazione di reati penali allegazioni di persecuzione contraddittorie istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIA PIERANDREA nato a VICENZA il 16/08/1992 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 05/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Brescia in data 27/02/2018, appellata da Pierandrea Dia, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di rapina impropria aggravata. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, la mancanza assoluta, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione. Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Ciò considerato, evidenzia il Collegio come nella fattispecie, al di là della non consentita censura cumulativa, si sia in presenza di doglianze in fatto prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta (v. pagg. 4-6 della sentenza impugnata), doglianze che, in ogni caso, appaiono manifestamente infondate. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore E„ I- (5' SI -I A:1