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Ordinanza — n. 46334/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46334/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46334/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGRASTA MARIO nato a MOLFETTA il 10/01/1989 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIidato avviso alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 03/12/2020, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bari in data 07/11/2016, appellata dall'imputato Mario Lagrasta, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi sedici di reclusione ed euro 300 di multa in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46334/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Parole chiave

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remissione della pena disdetta per rappresaglia revoca della sospensione condizionale licenziamento del pubblico dipendente rinuncia al dibattimento orale concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGRASTA MARIO nato a MOLFETTA il 10/01/1989 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIidato avviso alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 03/12/2020, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bari in data 07/11/2016, appellata dall'imputato Mario Lagrasta, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di mesi sedici di reclusione ed euro 300 di multa in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale motivo unico, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 129 e 546 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUIGI AGOSTINACCHIO DEPOSITATA IN CANCEt LERA 17 lir 202