Ordinanza — n. 46331/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI FORTUNATO nato a BOSCOREALE il 06/09/1958 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 144-25332/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico, meramente ripetitivo di quello motivatamente respinto dalla Corte territoriale. 1.1. Con il motivo unico la difesa lamenta violazione della legge penale e mera apparenza della motivazione quanto alla negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 46331/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento circostanziale, ritenendo non accessibile la attenuazione richiesta per assoluto difetto (argomentato a pag. 6, terzo cpv. della sentenza impugnata) di elementi positivamente apprezzabili. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Nella situazione data, l'agognato riconoscimento, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso della attenuante e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della invocata circostanza.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI FORTUNATO nato a BOSCOREALE il 06/09/1958 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 144-25332/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico, meramente ripetitivo di quello motivatamente respinto dalla Corte territoriale. 1.1. Con il motivo unico la difesa lamenta violazione della legge penale e mera apparenza della motivazione quanto alla negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento circostanziale, ritenendo non accessibile la attenuazione richiesta per assoluto difetto (argomentato a pag. 6, terzo cpv. della sentenza impugnata) di elementi positivamente apprezzabili. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Nella situazione data, l'agognato riconoscimento, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso della attenuante e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della invocata circostanza.
Giudizio che, se correttamente argomentato, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25711/2009, Rv. 246134).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo P rotti Luigi Agostinacchio i o P 0