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Ordinanza — n. 46329/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46329/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46329/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LETTERIIS SEVERO nato a SAN SEVERO il 23/01/1986 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; ! La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 26/05/2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 01/07/2015, appellata da Severo De Letteriis, assolveva lo stesso dal reato di danneggiamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e riduceva la pena in relazione al residuo reato di ricettazione di autovettura nella misura di anni due di reclusione ed euro 500 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46329/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale reato di pirateria della strada guida recidiva in stato di ebbrezza azione di risarcimento danni da sequestro infrazione privilegiata riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
In particolare, si censura la decisione impugnata che ha escluso la ricorrenza del primo capoverso dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LETTERIIS SEVERO nato a SAN SEVERO il 23/01/1986 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; !

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 26/05/2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 01/07/2015, appellata da Severo De Letteriis, assolveva lo stesso dal reato di danneggiamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e riduceva la pena in relazione al residuo reato di ricettazione di autovettura nella misura di anni due di reclusione ed euro 500 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, si censura la decisione impugnata che ha escluso la ricorrenza del primo capoverso dell'art. 648 cod. pen. senza confrontarsi con la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione sia del non modico valore della res ricettata che delle modalità del fatto che della personalità del reo. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, la "particolare tenuità", rilevante ex art. 648, secondo comma, cod. pen., va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (cfr., Sez. 2, n. 32832 del 09/05/2007, Rv. 237696;

Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, Rv. 248119). Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914), "non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alta persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti".

Il giudice, quindi, perché possa ritenere configurata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, deve avere riguardo a tutti danni patrimoniali, derivanti dal reato di ricettazione, e non solo al valore della cosa ricettata. Alla luce delle superiori precisazioni deve, quindi, affermarsi che:

a) ove il danno patrimoniale (nel senso stabilito dalle cit. SSUU del 2007) superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sia quella di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., perché il fatto, per assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione dell'entità e qualità della res provento di delitto;

b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), va riconosciuta la sola ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., rimanendo in essa assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen;

c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), non sia di particolare tenuità, deve essere concessa la sola attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, deve essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall'agente. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha chiaramente ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi sub a). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali I e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO L