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Ordinanza — n. 46328/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of liability grounds via plea agreement on penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46328/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the grounds for acquittal regarding criminal liability during the appellate plea agreement. Although the defense argued a lack of motivation concerning immediate acquittal causes, the court held that agreeing to a specific penalty precludes re-litigating the underlying responsibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The agreement on penalty in the appellate stage creates a preclusive effect that bars the cassation appeal from challenging the imputability of the crime, limiting review to non-waived grounds.

Parole chiave

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appellate plea agreement preclusive effect waiver of acquittal criminal liability cassation inadmissibility sanzioni penali attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983, del 09/06/2020
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 22002, del 10/04/2019
Sez. 5, ord. n. 29243, del 04/06/2018
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/03/2018
Sez. 3, ord. n. 30190, del 08/03/2018
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017
273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCIA GIUSEPPE nato a BARI il 04/12/1946 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 141-25306/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo A e rideterminato (sull'accordo delle parti) la pena calcolata per il delitto di ricettazione dal primo giudice per il capo B, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo della impugnazione il vizio di motivazione per travisamento della prova, anche con riguardo al difetto di enunciazione di eventuali cause di proscioglimento immediatamente riconoscibili.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La difesa lamenta, in forma assolutamente generica, vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla omessa enunciazione delle cause di proscioglimento immediatamente evincibili dagli atti per il delitto di ricettazione oggetto di concordato e rinuncia ai motivi di appello. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 599 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599- bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha 141-25306/2021 effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504;

Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio. Mentre i motivi oggi dedotti per la prima volta, in tema di corretto accertamento della responsabilità, sono stati oggetto di esplicita rinunzia.

L'accordo sulla sanzione proposta ha inoltre "rafforzato" la preclusione processuale a mettere in discussione la responsabilità dell'imputato, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tale oggetto (da ultimo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente M