Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness and absolute genericity due to lack of correlation with lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and absolute genericity, citing a lack of correlation between the grounds of appeal and the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for illegal receipt of stolen vehicle parts and the imposed sentence, but the Court found these arguments merely repeated from the prior revision proceedings without engaging with the specific evidence presented. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 606 comma 3 cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they are intrinsically indeterminate or fail to demonstrate a necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA GREGORIO nato a ANDRIA il 29/06/1974 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 140-25305/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità; gli stessi inoltre non si confrontano affatto con gli argomenti spesi nelle motivazioni conformi adottate sui punti censurati dai giudici di merito. 1.1.
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione dei pezzi meccanici di vetture provento di delitto (che l'imputato afferma di aver occasionalmente trasportato in un furgone che conduceva, dietro retribuzione di euro 50, su incarico di uno sconosciuto), sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto dei pezzi ricevuti (guida e possesso della merce di illecita provenienza, fuga all'atto dell'intervento dei CC), che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione di una fattispecie delittuosa di derivazione.
I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2.
Quanto alla censurata misura della sanzione irrogata (un anno e quattro mesi di reclusione), la Corte di merito ha pure evidenziato che la pena è stata calcolata nel minimo edittale, con la massima espansione delle circostanze attenuanti riconosciute e senza applicazione della multa. La pena pertanto deve ritenersi illegale per difetto.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q. M. 140-25305/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore L igi Agostinacchio Massimo Perrotti kLA D EP OS !TATA