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Ordinanza — n. 46324/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel and improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46324/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition without a qualified defense lawyer, violating procedural requirements. The appellant argued for acquittal and reduced sentencing based on evidentiary doubts and generic mitigating circumstances, but the court found these grounds improper for this stage. The decision relied on statutory changes requiring professional representation and restrictions on challenging sentencing parameters at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense lawyer; appeals challenging only the proportionality of the sentence or the application of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility qualified defense lawyer requirement personal appeal prohibition sentencing proportionality review generic mitigating circumstances tentata estorsione sanzione penale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n.
Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.
Il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché fondato su censure non consentite in questa sede alla luce del disposto di cui all'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
Law n. 103 of 2017
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il Vincitorio lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir
pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir).
Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente; cfr., in particolare, Cass.
Cass. Pen., 5, 16.4.2019 n. 19.757, PG Bonfiglio
3.110, Piacente; cfr., in particolare, Cass. Pen., 5, 16.4.2019 n. 19.757, PG Bonfiglio, secondo cui deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCITORIO VINCENZO nato a SAN SEVERO il 17/09/1975 avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdettrrerevise-etteirra rt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.5.2021 il GIP di Foggia ha applicato a Vincenzo Vincitorio la pena concordata di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa in relazione ai fatti di tentata estorsione continuata e porto in luogo pubblico di esplosivo; il GIP aveva applicato la pena nella misura sopraindicata dopo aver escluso la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed avendo stimato corretto il calcolo e congrua la pena finale su cui le parti avevano concordato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva;

2. ricorre per cassazione il Vincitorio lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: rileva che, in assenza di elementi idonei a fondare una diagnosi di colpevolezza, il giudice di merito non affronta la vicenda valutando la possibilità di una sentenza di proscioglimento alla luce della inidoneità del dato probatorio a superare la presunzione di non colpevolezza ed i profili di dubbio che sono stati invece ignorati; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza: rileva che il giudice è pervenuta ad una valutazione della vicenda in termini evidentemente punitivi.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir). Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt.24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). Il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché fondato su censure non consentite in questa sede alla luce del disposto di cui all'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., Cass.

Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente; cfr., in particolare, Cass. Pen., 5, 16.4.2019 n. 19.757, PG Bonfiglio, secondo cui deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfroc L