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Ordinanza — n. 46319/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46319/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI PAOLI SALVATORE nato a MARCIANISE i! 23/03/1964 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Noia in data 19/10/2017 che aveva condannato Salvatore Delli Paolì alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio (primo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione della penale responsabilità (terzo motivo); -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo).

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione in materia penale motivi di cassazione ricettazione azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI PAOLI SALVATORE nato a MARCIANISE i! 23/03/1964 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Noia in data 19/10/2017 che aveva condannato Salvatore Delli Paolì alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio (primo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo); -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione della penale responsabilità (terzo motivo); -mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo).

Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso propongono un'inammissibile eccezione cumulativa del vizio motivazionale. Con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti, pur volendo superare il profilo testè evidenziato della censura cumulativa del vizio motivazionale, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (v. pagg. 3-6 della sentenza impugnata) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Manifestamente infondato è il quarto motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è assistito da congrua motivazione, avendo la Corte territoriale dato atto della negativa personalità dell'imputato, dalla gravità del fatto commesso e dai precedenti allarmanti del reo (condanne per reati di criminalità organizzata e per armi).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRI