Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific reasoning on sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasoning regarding the four-year sentence, claiming it exceeded the base penalty without sufficient justification. The court rejected this, noting that when a sentence is near the statutory minimum, no detailed motivational burden exists, and the lower court properly considered general aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal based on a lack of specific reasoning regarding sentencing is inadmissible if the sentence is near the statutory minimum, as no particular motivational burden falls on the trial judge in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 19/08/1978 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 130-25102-2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità del motivo, che non coglie nel portato motivazionale della Corte il segmento di valutazione che intende censurare. 1.1. La difesa lamenta vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, cod. pen.) per non avere la Corte motivato la dimensione sanzionatoria calcolata in anni quattro di reclusione, in misura non superiore a quella già calcolata come pena base in primo grado. 1.2.
La Corte distrettuale, che in riforma della sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ha invece apprezzato a tal fine sia la «gravità del reato» (art. 133, co. I, cod. pen.) che la «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133, co. II, cod. pen.), che restano gli indicatori essenziali cui ancorare la valutazione che orienta la dosimetria della sanzione. Deve inoltre ribadirsi che, allorquando la sanzione sia indicata in misura non distante dal minimo edittale nessun particolare onere motivazionale grava sul giudice di merito (Sez. 3, n. 29968, del 22/2/2019, Rv. 276288:
Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pres