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Ordinanza — n. 46315/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and absolute generality of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46315/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under Articles 581, 591, and 606 of the Code of Criminal Procedure for being manifestly unfounded and absolutely generic. The appellant's arguments merely repeated those rejected by the lower court regarding the illegal receipt and detention of counterfeit clothing without engaging with the specific evidence presented. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and absolutely generic, failing to provide reasoned arguments against the specific facts and reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness absolute generality Code of Criminal Procedure procedural dismissal contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAMADOU nato il 12/10/1966 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 128-24978/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati accertati di cui agli artt. 474 e 648, cpv., cod. pen., tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione e detenzione finalizzata alla alienazione dei capi di abbigliamento descritti in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose ricevute, che con riguardo alla ontologica sussistenza a monte della ricezione della fattispecie di contraffazione (niente affatto grossolana, per quanto patrimonio valutativo di apprezzamento nel merito e qui non sindacabile) in marchi o segni distintivi; né del resto la eventuale e non riconosciuta grossolanità della contraffazione del marchio può rilevare con riferimento alla fattispecie contestata, attesa l'offesa che il delitto porta alla fede pubblica.

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. La Corte di merito ha infatti, tenuto conto del numero dei capi di abbigliamento detenuti, delle modalità di confezionamento e della stessa loro collocazione, stimato per certa la destinazione alla vendita dei beni posseduti.

Tale assunto è stato argomentato facendo leva su massime d'esperienza condivise e certamente logiche e congruenti con le evidenze utilizzabili.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere este