Ordinanza — n. 46305/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASIAI ATEF nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA Edato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 22/04/2021, su richiesta delle parti, applicava a Ouasiai Atef la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Si censura, con unico motivo, la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi - qui non ricorrenti - di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46305/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in data 22/04/2021, su richiesta delle parti, applicava a Ouasiai Atef la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Si censura, con unico motivo, la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi - qui non ricorrenti - di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUASIAI ATEF nato il 01/11/1988 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA Edato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 22/04/2021, su richiesta delle parti, applicava a Ouasiai Atef la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Si censura, con unico motivo, la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi - qui non ricorrenti - di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUIG ',AGOSTINACCHIO D E-P O S i TATA IN CANCE t