Ordinanza — n. 46292/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIC VALENTINO nato a TORINO il 26/05/1993 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 24/03/2021, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 10/09/2019, appellata da Valentino Music, riduceva la pena inflitta al sunnominato in relazione ai reati di tentata rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato ha proposto ricorso personale per cassazione sottoscrivendolo in proprio. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUII A OSTINACCHIO IJI O E F) OSATA IN CANI` ri
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIC VALENTINO nato a TORINO il 26/05/1993 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 24/03/2021, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 10/09/2019, appellata da Valentino Music, riduceva la pena inflitta al sunnominato in relazione ai reati di tentata rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato ha proposto ricorso personale per cassazione sottoscrivendolo in proprio. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUII A OSTINACCHIO IJI O E F) OSATA IN CANI` ri