Ordinanza — n. 46291/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLA MASSIMO nato a GIOIA DEL COLLE il 27/11/1973 avverso la sentenza del 08/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 08/02/2018, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pesaro in data 22/04/2016, riduceva la pena inflitta a Massimo Covella in relazione al reato di ricettazione nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 150 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare con due motivi tra loro collegati, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46291/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 24/03/2021, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 10/09/2019, appellata da Valentino Music, riduceva la pena inflitta al sunnominato in relazione ai reati di tentata rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato ha proposto ricorso personale per cassazione sottoscrivendolo in proprio. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLA MASSIMO nato a GIOIA DEL COLLE il 27/11/1973 avverso la sentenza del 08/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 08/02/2018, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pesaro in data 22/04/2016, riduceva la pena inflitta a Massimo Covella in relazione al reato di ricettazione nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 150 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare con due motivi tra loro collegati, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.
È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale, in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., postulando il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, non può trovare applicazione per quei reati provocati da uno stato di bisogno economico a cui può ovviarsi rivolgendosi agli istituti di assistenza sociale (cfr., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640;
Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREAh3ELLEGRINO LUI II AGOSTINACCHIO DEPOSITATA IN Cn1fTWA 17 il 2021 IL i" i.-;SPERTOREPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: LUIGI AGOSTINACCHIO - Presidente - Ord. n. sez. ANDREA PELLEGRINO - Relatore - CC - 05/11/2021 PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 24227/2021 VINCENZO TUTINELLI MASSIMO PERROTTI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIC VALENTINO nato a TORINO il 26/05/1993 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO(dato avviso alle partQ udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 24/03/2021, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 10/09/2019, appellata da Valentino Music, riduceva la pena inflitta al sunnominato in relazione ai reati di tentata rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato ha proposto ricorso personale per cassazione sottoscrivendolo in proprio. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEG