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Ordinanza — n. 46287/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding sentencing errors and mitigating circumstances in a joint money laundering case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46287/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two women defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The defendants argued that the first-instance judge made a material error by granting general mitigating circumstances to one co-defendant while applying the abbreviated trial reduction to the other, and that the economic value of the stolen goods precluded a finding of minor offense. The court ruled that the appellate court correctly identified the first-instance error as merely material and non-prejudicial, noting that the defendants' positions were factually distinct due to their different procedural choices, and that the high value of the goods excluded the special mitigation for minor offenses.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 648 c.p.: A material error in the application of sentencing reductions between co-defendants does not constitute a violation of law if the error is clearly identified and found to have no impact on the substantive outcome, provided the factual distinctions between the defendants justify the differential treatment.

Parole chiave

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money laundering conviction material error correction abbreviated trial reduction general mitigating circumstances minor offense mitigation joint criminal liability procedural appeal inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
ricorre per cassazione il difensore di entrambe le imputate lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 130 cod.
Art. 648 c.p.
3.3 La Corte di Appello ha infine escluso la riconducibilità del fatto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod.
Art. 62bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 130 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore di entrambe le imputate lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 130 cod.
art. 648 comma 2 cod. pen
3.3 La Corte di Appello ha infine escluso la riconducibilità del fatto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod.
art. 62bis cod. pen
art. 648 cod. pen
3.3 La Corte di Appello ha infine escluso la riconducibilità del fatto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC JADRANKA nato il 17/05/1957 AHMETOVIC SARA nato a ASCOLI PICENO il 27/05/1991 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno aveva riconosciuto Ahmetovic Jadranka e Ahmetovic Sara responsabili dei fatti di ricettazione loro rispettivamente ascritti e, con le attenuanti generiche per Sara Ahmetovic e la riduzione per il rito per Jadranka Ahmetovic, le aveva condannate alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 360 di multa ciascuna, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione il difensore di entrambe le imputate lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che la Corte di Appello non ha accolto il primo motivo di gravame con cui era stata denunziata la nullità della sentenza di primo grado che aveva scambiato tra le due imputate; i giudici del gravame hanno sostenuto che si era trattato di un mero errore materiale ciò non di meno, però, non provvedendo alla sua correzione e riconoscendo le attenuanti generiche alla sola Ahmetovic Jadranka e non anche ad Ahmetovic Sara; 2.2 vizio di motivazione: rileva che con l'atto di appello era stato contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a Sara Ahmetovic la cui posizione era assolutamente identica a quella della coimputata; spiega che la Corte ha respinto la censura con una motivazione incongrua dal momento che l'errore materiale non aveva avuto alcuna incidenza sulla sua posizione; 2.3 violazione di legge con riguardo all'art. 648 comma 2 cod. pen. e vizio di motivazione: segnala la contraddittorietà della motivazione con cui è stata respinta la richiesta di riconoscimento della ipotesi attenuata dal momento che entrambe le ricorrenti sono incensurate e ad una di loro è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Ahmetovic Jadranka e Ahmetovic Sara erano state tratta a giudizio per rispondere - entrambe - del delitto di ricettazione: la prima, di un camper Fiat Ducato targato MI2M4622 e, la seconda, di un camper anch'esso Fiat Ducato, a sua volta targato L1395877. In apertura del giudizio di primo grado, il difensore di Jadranka Ahmetovic, che gli aveva a tal fine conferito procura speciale, aveva chiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato; analogamente non era stato possibile per Sara Ahnnetovic per la quale, tuttavia, il difensore aveva consentito alla acquisizione ed alla utilizzabilità, ai fini della decisione, di tutti gli atti delle indagini preliminari.

Il Tribunale aveva riconosciuto entrambe le imputate responsabili dei fatti di reato loro rispettivamente ascritti e, quanto al trattamento sanzionatorio, aveva reputato concedibili a Sara Ahmetovic le circostanze attenuanti generiche "in ragione del comportamento processuale ovvero del consenso prestato alla acquisizione dì tutti gli atti di indagine ..." (cfr., dalla sentenza di primo grado) reputando congrua la pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 360 di multa; la stessa pena, cui era pervenuto con la riduzione per la scelta dei rito, aveva stimato equa per Jadranka Ahmetovic.

Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato l'errore in cui era caduto il giudice di prime cure che, avendo motivato sulle ragioni per concedere a Sara Ahmetovic le circostanze attenuanti generiche, aveva in dispositivo provveduto in tal senso in favore di Jadranka Ahmetovic. Come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello, è dallo svolgimento del processo di primo grado che emerge, con assoluta chiarezza ed univocità, la matura di mero errore materiale della indicazione contenuta in dispositivo in cui la riduzione per il rito era stata applicata a Sara Ahmetovic e le attenuanti generiche riconosciute a Jadranka Ahmetovic. 3.2 Il secondo motivo è in realtà frutto esso stesso dell'errore materiale in cui era caduto il primo giudice cui aveva dato séguito l'appellante che aveva rimproverato al Tribunale di aver riconosciuto le attenuanti generiche alla sola Jadranka e non a Sara Ahmetovíc laddove, come si è visto, era stata invece costei a meritare la riduzione ai sensi dell'art. 62bis cod. pen. in quanto, pur non avendo optato per il rito abbreviato, aveva - tramite il proprio difensore - semplificato l'attività processuale prestando il consenso alla integrale acquisizione degli atti delle indagini preliminari.

In tal modo, peraltro, i giudici di merito hanno operato una valutazione differenziata della posizione delle due imputate che risulta certamente non irragionevole. 3.3 La Corte di Appello ha infine escluso la riconducibilità del fatto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen. alla luce della "... consistenza economica non lieve del bene ricettato" (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata). Ed è appena il caso di ribadire che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso - come nel caso di specie - non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le rìcorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Ci