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Ordinanza — n. 46286/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46286/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46286/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAIRO SALVATORE nato a NAPOLI il 15/11/1970 JELEVA VESSELA nato il 05/07/1970 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto Salvatore Vairo e 3eleva Vessela responsabili del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. per avere occupato arbitrariamente un appartamento di edilizia residenziale pubblica del Comune di Viareggio e dell'URP di Lucca e li aveva condannati alla pena di mesi 4 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, infatti, ha escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981 "... tenuto conto della intensità del dolo dimostrato dalla lunga durata della condotta permanente" (cfr., pag. 5). I giudici del gravame di merito, perciò, non hanno invocato una condizione soggettiva ostativa in senso assoluto alla conversione ma hanno discrezionalmente valutato la richiesta che, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della legge 689 del 1981, va vagliata alla luce dei criteri contemplati dall'art. 133 cod. pen..

Parole chiave

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restrizione di libertà riduzione della pena carcerazione preventiva eccessiva pena detentiva a vita sanzioni penali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
58 comma 1 della legge 689 del 1981, va vagliata alla luce dei criteri contemplati dall'art. 133 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAIRO SALVATORE nato a NAPOLI il 15/11/1970 JELEVA VESSELA nato il 05/07/1970 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto Salvatore Vairo e 3eleva Vessela responsabili del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. per avere occupato arbitrariamente un appartamento di edilizia residenziale pubblica del Comune di Viareggio e dell'URP di Lucca e li aveva condannati alla pena di mesi 4 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Vairo e della Jeleva lamentando erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 53 I. 689 del 1981: rileva che la Corte di Appello ha ritenuto di non poter sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ovvero con la libertà controllata ma non ha considerato che i limiti soggettivi stabiliti dalla norma sono quelli della recidiva, dell'abitualità e della professionalità nel reato e di cui, tuttavia, non vi è traccia nella motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, infatti, ha escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge 689 del 1981 "... tenuto conto della intensità del dolo dimostrato dalla lunga durata della condotta permanente" (cfr., pag. 5). I giudici del gravame di merito, perciò, non hanno invocato una condizione soggettiva ostativa in senso assoluto alla conversione ma hanno discrezionalmente valutato la richiesta che, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della legge 689 del 1981, va vagliata alla luce dei criteri contemplati dall'art. 133 cod. pen..

Questa Corte, peraltro, ha più volte ribadito che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, della pena detentiva con una pena pecuniaria o con la libertà controllata, va verificata alla luce dei medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e, per altro verso, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr., Sez. 7 - , Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876; Sez. 5, Sentenza n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717;

Sez. 2, Sentenza n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725; Sez. 3, Sentenza n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, Sentenza n. 5989 del 22/11/2007, Frediani, Rv. 239494).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigli e estens