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Ordinanza — n. 46285/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46285/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: \ i LESI KASTRIOT nato il 04/10/1989 BILACI GON nato il 22/04/1974 avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di MONZAato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; Il Tribunale di Monza, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 05/05/2021, su richiesta delle parti, in relazione ai reati di ricettazione loro ascritti, applicava rispettivamente a: -Lesi Kastriot, la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa; -Bilaci Gon, la pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, in aumento sulla pena inflitta al medesimo con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 21/07/2020, irrevocabile in data 06/04/2021. Gli imputati, tramite difensore hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in data 05/05/2021, su richiesta delle parti, in relazione ai reati di ricettazione loro ascritti, applicava rispettivamente a: -Lesi Kastriot, la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa; -Bilaci Gon, la pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, in aumento sulla pena inflitta al medesimo con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 21/07/2020, irrevocabile in data 06/04/2021. Gli imputati, tramite difensore hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue.

Parole chiave

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contravvenzione bagatellare confisca dei proventi di reato recidiva nell'infrazione ammende per infrazione procedurale concussione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Monza, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Si censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: \ i LESI KASTRIOT nato il 04/10/1989 BILACI GON nato il 22/04/1974 avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di MONZAato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Monza, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 05/05/2021, su richiesta delle parti, in relazione ai reati di ricettazione loro ascritti, applicava rispettivamente a: -Lesi Kastriot, la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa; -Bilaci Gon, la pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, in aumento sulla pena inflitta al medesimo con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 21/07/2020, irrevocabile in data 06/04/2021. Gli imputati, tramite difensore hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue.

Ricorso nell'interesse di Lesi Kastriot. Senza alcuna formale denuncia di vizio, si indicano gli obblighi motivazionali del giudice nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità, non essendo stato dedotto alcun vizio della sentenza impugnata. Ricorso nell'interesse di Bilaci Gon. Si censura violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (motivo unico). Il ricorso è anch'esso inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PE,LLEGRINO LU AGOSTINACCHIO v r., 0 - ' - t A l. P1/4 .,,....F.,„,