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Ordinanza — n. 46275/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Andrea Feroleto inadmissible and ordered him to pay court costs. Feroleto challenged the appellate court's confirmation of his conviction for theft and fraud, citing a single ground of manifest illogical reasoning. The court rejected this because the complaint failed to specify the factual elements underlying the alleged error, violating the requirement for specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal must specify the factual elements supporting the grounds of complaint; generic allegations lacking specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specific factual elements Article 581 c.p.p. manifest illogical reasoning contravvenzioni restrizione di libertà altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEROLETO ANDREA nato a PIZZO il 14/04/1963 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Crotone in data 15/12/2017 aveva condannato Andrea Feroleto alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 20 lett.

b) I. 47/1985 (capo A) e 633, 639 bis cod. pen. (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile per genericità. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO GOSTINACCHIOa-12-(1 DEPOSITATA 1r4 CAN'-E!.