Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing increase arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the sentencing increase. The appellant complained about the calculation of additional months and fines for satellite crimes, but the court found the original lower court judgments clearly explained the reasoning and segmentation of the increase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a sentencing increase for satellite crimes is inadmissible if the lower court's judgment explicitly details the calculation and justification of the increase, rendering the appeal's lack of specificity fatal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPITELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/12/1976 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 55-23845/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso, con cui la parte si duole della immotivata misura dell'aumento disposto per i reati satellite a titolo di continuazione sulla pena base già irrevocabile, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Ed invero, il ricorrente sembra lamentare la mancata argomentazione della misura dell'aumento sanzionatorio (mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa per tre episodi di truffa tentata) disposto per i nuovi episodi posti in continuazione rispetto al precedente accertamento irrevocabile (sent.
Trib. Napoli, 19/7/2017, irrevocabile il 10 aprile 2018). Ritiene sul punto il Collegio che il ricorso difetti della necessaria specificità, atteso che dalla lettura congiunta del testo motivazionale delle due sentenze di merito si possono comprendere con chiarezza le ragioni che sorreggono la misura del disposto aumento, peraltro calcolato segmentando i singoli aumenti (mesi due per ciascun episodio) ed argomentandone il "peso" in senso niente affatto irragionevole, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. esplicitati in motivazione dalla Corte territoriale e dal primo giudice.
Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta. Del resto, neppure ricorre il caso (non indicato con il motivo di ricorso) esaminato recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte (ud. 24/6/2021, R.G. 35406, ric. Pizzone Simone) che attiene alla necessità (nella specie rispettata) di adeguata motivazione dei singoli aumenti calcolati per continuazione sulla pena base (v. informazione provvisoria).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio DEPOSITATA IN C