Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and specific lack of reasoning regarding fraud victim status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Leo Nicola inadmissible, ordering him to pay 3,000 euros in court costs. Leo argued that the victim of the fraud was Matteo Vassalli, the lessee, rather than Oriana Spinelli, who had received the money. The court rejected this, noting that Spinelli, as the person delegated to pay the deposit, held a qualified factual possession of the funds, legally qualifying her as the victim entitled to file the complaint. Consequently, the lower court's reasoning was deemed correct, and the appeal was dismissed as specific and manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and manifestly unfounded, as the court correctly identified the delegator of funds as the victim with qualified factual possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO NICOLA nato a NOCERA INFERIORE il 16/02/1960 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva riconosciuto Nicola Leo responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore del Leo lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norma processuali stabilite a pena di inammissibilità, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva l'erronea applicazione della legge penale in cui, come già il Tribunale, è incorsa la Corte di Appello nell'individuare il soggetto titolare del diritto di querela; ricorda, infatti, che la querela è stata sporta dalla sig.ra Oriana Spinelli, madre di Matteo Vassalli ovvero di colui che aveva sottoscritto il contratto di locazione ed aveva effettuato il bonifico dell'acconto dovuto attingendo al proprio conto corrente su cui erano confluite le somme versate da coloro che avrebbero dovuto soggiornare nella villetta di Livigno; sottolinea come in capo alla Spinelli non si fosse prodotto alcun pregiudizio effettivo né alcuna perdita potenziale.
3. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico ed articolato su una censura manifestamente infondata. La Corte di Appello ha infatti motivato sull'omologo motivo di gravame sostenendo che "la trattativa per la stipula del contratto di locazione è intercorsa unicamente con la querelante Spinelli" che "indubitabilmente ... è il soggetto ingannato" (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); ha aggiunto che "la stessa ha anche compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, in quanto era in possesso del denaro ricevuto dal figlio e dagli amici del figlio per operare il pagamento dell'acconto del canone di locazione" e che "il possesso della somma di denaro, in qualità di delegato al pagamento, ha comportato che la stessa ne abbia assunto la responsabilità della gestione della stessa e la titolarità di fatto della medesima, divenendo quindi, per tale ragione, anch'essa titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice".
A fronte di questa motivazione, il ricorso si è limitato a ribadire che la persona offesa dalla condotta truffaldina del ricorrente non poteva che essere il Vassalli in quanto titolare del contratto di locazione e da cui provenivano le somme, raccolte anche da coloro che con lui avrebbero dovuto soggiornare nella villetta, destinate al pagamento rimesso all'odierno ricorrente. In ricorso, invece, non ha colto la precisazione della Corte di Appello che, invece, ha sottolineato come la Spinelli fosse stata delegata al pagamento e che, perciò, aveva in tal modo acquisito una detenzione giuridicamente qualificata del denaro raccolto dal Vassalli (cfr., art. 1269 cod. civ.) che, come tale, la legittimava a sporgere querela (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di uno stabilimento, il custode di esso è legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa;
Sez. 4, Sentenza n. 8094 del 29/01/2014, Pisani ed altro, Rv. 259289 dove la Corte ha chiarito che il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; cfr., anche, Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975, secondo cui I bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela;
Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 50725 del 04/10/2012, PM in proc. Filannino, Rv. 268382; Sez. 2, Sentenza n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i oma il 5.11.2021 Il Consigliere'estenso Il Presidente Pierluigi Cia/nfrocc Luig.