Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding fraud in insolvency conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued that the lower court improperly ignored his conduct at the ACI offices, but the appeal merely repeated arguments already addressed and refuted by the Court of Appeal without engaging with the specific reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal must specifically cite the grounds of criticism and the elements supporting the complaint, failing which it is inadmissible for genericity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTILIE RADOSLAV ISAN nato il 08/07/1987 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva riconosciuto Radoslav Isan Pintilie responsabile del delitto a lui ascritto e che ha riqualificato in insolvenza fraudolenta rispetto alla originaria contestazione di truffa e lo ha condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna;
2. ricorre per cassazione il difensore del Pintilie lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 641 cod. pen.: segnala che la Corte di Appello non ha risposto alle censure articolate con l'atto di gravame in ordine alla pena irrilevanza della condotta tenuta dal ricorrente e semmai rilevante soltanto sotto il profilo civilistico e, in particolare, l'essersi l'imputato recato con la persona offesa presso gli uffici dell'ACI fornendo le proprie generalità e copia dei proèpri documenti.
3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). La Corte di Appello, infatti, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come, oltre allo stato di insolvenza, il processo avesse restituito la prova del preordinato intento di non adempiere e dissimulando il proprio stato di insolvenza: ha valorizzato, a tal fine, il mezzo di pagamento prescelto (assegno già 'ab origine' privo di provvista) ed il comportamento successivo dell'imputato il quale, lungi dal collaborare con la controparte per risolvere quello che la difesa aveva definito un mero equivoco, si reso irrperibile occultando il veicolo acquistato A fronte delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello il ricorso è formulato in termini assolutamente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierlujgi Cianfrocca Luig" A