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Ordinanza — n. 46269/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for adding new grounds regarding criminal liability without prior notice to the victim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46269/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new grounds concerning criminal liability based on the victim's statements without prior contradictory examination. The lower court had previously rejected similar added arguments as unrelated to the original appeal, citing a strict procedural prohibition against introducing new issues at the appellate stage. Consequently, the Court ruled that these novel grounds could not be examined in the current proceedings, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; New grounds of appeal regarding criminal liability must be presented with the original appeal; failure to do so renders them inadmissible and precludes their examination in the Court of Cassazione.

Parole chiave

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new grounds of appeal contradictory examination criminal liability procedural inadmissibility appeal stage victim's statements costs of appeal ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15693, del 8/1/2016, Rv. 266441
La Corte territoriale aveva infatti dichiarato inammissibile il motivo aggiunto speso in tema di accertamento della responsabilità ravvisandone la assoluta eccentricità rispetto ai motivi principali di gravame tempestivamente depositati (in questi sensi Sez. 2, n. 15693, del 8/1/2016, Rv. 266441; Sez.
Sez. 4, n. 12995, del 5/2/2016, Rv. 266225
266441; Sez. 4, n. 12995, del 5/2/2016, Rv. 266225; Sez.
Sez. 3, n. 14776, del 2004, Rv. 228525
266225; Sez. 3, n. 14776, del 2004, Rv. 228525).
Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221
sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221;
Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316
Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632
270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez.
Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773
269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO ANTONIO nato a RIMINI il 01/09/1978 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 50-23817/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per non essere i motivi dedotti (accertamento della penale responsabilità asseritamente fondato sulle dichiarazioni contenute in querela, senza esame in contraddittorio della persona offesa querelante) stati prospettati con i motivi di gravame alla Corte di merito, in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

La Corte territoriale aveva infatti dichiarato inammissibile il motivo aggiunto speso in tema di accertamento della responsabilità ravvisandone la assoluta eccentricità rispetto ai motivi principali di gravame tempestivamente depositati (in questi sensi Sez. 2, n. 15693, del 8/1/2016, Rv. 266441; Sez. 4, n. 12995, del 5/2/2016, Rv. 266225; Sez. 3, n. 14776, del 2004, Rv. 228525). 1.1. I due motivi di ricorso, a matrice comune, che denunciano violazione di legge ed omessa motivazione in punto di accertamento della responsabilità per il fatto contestato non sono stati previamente sottoposti all'attenzione della Corte di merito, con i motivi di gravame, in violazione dell'esplicito divieto posto sul punto dal comma tre dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221;

Sez. 2, n. 29707, dle 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello). La Corte di merito aveva infatti correttamente ritenuto inammissibili i motivi nuovi di gravame che non presentavano alcuna attinenza con i motivi originali tempestivamente proposti. Il tema oggi per la prima volta dedotto non può pertanto essere affrontato nella sede di legittimità.

Peraltro tali motivi non propongono alcuna censura alla decisione della Corte di merito che aveva giudicato inammissibili i motivi aggiunti. Il ricorso pertanto si presenta altresì privo di qualsivoglia specificità rispetto al contenuto decisorio della sentenza impugnata.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Preside