Cassation appeal dismissed because defendant waived appeal reasons and agreed on penalty reduction without special counsel mandate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had already waived his appeal grounds and agreed to a reduced penalty at the appellate level. Although the defense lawyer lacked a special power of attorney, the defendant was present at the hearing and did not object to the agreement. The court ruled that in such circumstances, the lawyer acts merely as a messenger of the defendant's will, rendering the waiver valid and the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a judgment rendered pursuant to Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if it concerns waived grounds or the lack of evaluation of acquittal conditions, provided the defendant was present and did not object to the defense lawyer's actions without a special mandate.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCHINERI VINCENZO nato a CITTANOVA il 19/02/1968 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdat-e-eretése-a1-1-e-rrerrt ; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha deciso sul gravame proposto nell'interesse di Vincenzo e Giuseppe Facchineri contro la sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo che li aveva riconosciuti responsabili dei fatti di usura loro ascritti e li aveva condannati alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.800 di multa, ciascuno, applicando loro le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale e la confisca della somma complessiva di euro 44.500; gli imputati avevano infatti impugnato la decisione ma, all'udienza del 3.2.2021, il difensore aveva dato atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità ed aveva concordato con ií PG sui due errori in cui il Tribunale era incorso nel calcolo della pena e sulla sua finale rideternninazione nella misura di anni 5 e mesi 5 e giorni 23 di reclusione ed Euro 1.400 di multa che la Corte ha stimato corretta recependo le considerazioni svolte dalla difesa in punto di quantificazione della stessa, ed in ogni caso congrua, riformando così la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio che ha rideterminato nei termini concordati.
2. ricorre per cassazione il difensore di Vincenzo FacchinSeri lamentando violazione di legge: rileva, infatti, che non risulta essere stata acquisita la volontà dell'imputato in merito al concordato con conseguente ricorribilità della decisione in questa sede.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile allorché vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 CC., Rv. 272969, Gueli).
Dalla sentenza, tuttavia, risulta che l'imputato oggi ricorrente era presente all'udienza del 3.2.2021 quando il difensore aveva rappresentato alla Corte di Appello la volontà di rinunciare ai motivi sulla responsabilità ed era stato perfezionato l'accordo con il PG sui profili di erroneità del calcolo della pena in cui era incorso il Tribunale con la sua finale rideterminazione nella misura sopra richiamata. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso. Questa Corte ha più volte ed in diversi contesti avuto modo di affermare che la richiesta avanzata dal difensore di fiducia non munito della pur richiesta procura speciale è cionondimeno ammissibile laddove l'imputato sia presente e non abbia eccepito nulla atteso che in tal caso il difensore agisce non già in nome e per conto dell'imputato ma come mero ‘nuncius' della volontà del medesimo (cfr., Sez.
U, Sentenza n. 9977 del 31/01/2008, Rv. 238680, Morini che ha giudicato legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca; conf., Sez. 6, Sentenza n. 8492 del 16/02/2011, Rv. 249637, Pg in proc. Givetti che, per lo steso motivo, ha reputato legittima l'instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti avanzata dal difensore non munito di procura speciale; Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 27/04/2016, Rv. 268922, Salerno e altri, ancora in ordine alla richiesta di instaurazione del giudizio abbreviato da parte di difensore non munito di procura speciale).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore Il presidente Pierl igi