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Ordinanza — n. 46262/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46262/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46262/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIGHINI ALBERTO nato a MIRANO il 19/08/1978 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 43-23752/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. Va preliminarmente chiarito che la Corte di merito ha esplicitamente motivato in ordine al danno non irrisorio provocato dalla condotta, traendo le conseguenze di legge in tema di preclusione all'accesso della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa. 1.2. La Corte di merito ha infatti sul punto congruamente motivato il rigetto dello specifico motivo di appello in ragione della entità del danno patrimoniale provocato, ritenuto a giusta ragione di entità niente affatto irrisoria o esigua.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46262/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale calcolo del danno
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIGHINI ALBERTO nato a MIRANO il 19/08/1978 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 43-23752/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. Va preliminarmente chiarito che la Corte di merito ha esplicitamente motivato in ordine al danno non irrisorio provocato dalla condotta, traendo le conseguenze di legge in tema di preclusione all'accesso della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa. 1.2. La Corte di merito ha infatti sul punto congruamente motivato il rigetto dello specifico motivo di appello in ragione della entità del danno patrimoniale provocato, ritenuto a giusta ragione di entità niente affatto irrisoria o esigua.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estenso