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Ordinanza — n. 46257/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming citation nullity due to missing crime location and time details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46257/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible regarding a procedural nullity claim based on the indictment's lack of specific crime location and time. The appellant argued that the citation decree failed to meet statutory requirements, yet the defense had previously raised a different nullity ground which the appellate court correctly rejected. The court ruled that the omission was not fatal because the criminal facts were sufficiently clear from the overall decision and prior proceedings, and the specific defect was waived by the defense's failure to object within the prescribed time limits.

Regesto Legislator

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Art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: The absence of specific location and time in the citation decree does not render the indictment null if the criminal facts remain identifiable from the overall decision and prior proceedings, and the defect is not raised within the statutory objection period.

Parole chiave

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procedural nullity citation decree defect waiver of objection insufficient motivation cassation inadmissibility criminal procedure code imputation clarity altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Kostic lamentando violazione di legge processuale in relazione all'art. 429 comma 1 lett.
Art. 546 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
3.1 Va rilevato, in primo luogo, come, con l'atto di appello, la difesa avesse dedotto la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 546, comma 1, lett.
Art. 546 comma 3 cod. proc. pen.
3.1 Va rilevato, in primo luogo, come, con l'atto di appello, la difesa avesse dedotto la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 546, comma 1, lett.
Art. 491 comma primo cod. proc. pen.
3.2 Per altro verso è pure pacifico che l'insufficiente enunciazione delVimputazione nel decreto che dispone il giudizio determina una nullità relativa, che come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48348 del 29.9.2017
Sez. 6, n. 6978 del 26.4.2000
Cappello ed altro; Sez. 6, n. 6978 del 26.4.2000, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 4098 del 05.11.2008
220630, Vezio; Sez. 4, Sentenza n. 4098 del 05.11.2008, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17.12.2008
242828, Bedelmonte; Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17.12.2008, Rv.
Sez. 2, n. 5500 del 9.10.2013
242548, Vianello ed altri; Sez. 2, n. 5500 del 9.10.2013, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 39894 del 28.05.2014
258197, Cinel.; Sez. 3, Sentenza n. 39894 del 28.05.2014, Rv.
Sez. 3, n. 19649 del 27.02.2019
(cfr., Sez. 3, n. 19649 del 27.02.2019, Rv.
Sez. 5, n. 20739 del 25.03.2010
Sez. 5, n. 20739 del 25.03.2010, Rv.
Sez. 6, n. 50098 del 24.10.2013
247590, Di Bella; Sez. 6, n. 50098 del 24.10.2013, Rv.
Sez. 1, n. 20628 del 12/02.2008
Sez. 5, n. 21269 del 03.03.2010
Sez. 5, n. 21269 del 03.03.2010, Rv.
Sez. 3, n. 42537 del 21.5.2014
Sez. 3, n. 53132 del 4.4.2017
261147, Caputo ed altri; Sez. 3, n. 53132 del 4.4.2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOSTIC BOBAN nato a MILANO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto Boban Kostic responsabile del delitto di truffa in aggravata in concorso e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale e le spese;

2. ricorre per cassazione il difensore del Kostic lamentando violazione di legge processuale in relazione all'art. 429 comma 1 lett.

f) cod. proc. pen.: eccepisce, infatti, la nullità del decreto di citazione a giudizio che, come riportato nell'atto di appello, non conteneva la indicazione del luogo e del tempo del commesso reato, con conseguente genericità della imputazione non surrogabile con gli esiti dell'attività dibattimentale;

3. il ricorso è inammissibile. 3.1 Va rilevato, in primo luogo, come, con l'atto di appello, la difesa avesse dedotto la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 546, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., rilievo su cui la Corte di Appello aveva correttamente deciso alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, 3 comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 48348 del 29.9.2017, Rv. 271882, PG in proc.

Cappello ed altro; Sez. 6, n. 6978 del 26.4.2000, Rv. 220630, Vezio; Sez. 4, Sentenza n. 4098 del 05.11.2008, Rv. 242828, Bedelmonte; Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17.12.2008, Rv. 242548, Vianello ed altri; Sez. 2, n. 5500 del 9.10.2013, Rv. 258197, Cinel.; Sez. 3, Sentenza n. 39894 del 28.05.2014, Rv. 260385, PG in proc. Bellini). 3.2 Per altro verso è pure pacifico che l'insufficiente enunciazione delVimputazione nel decreto che dispone il giudizio determina una nullità relativa, che come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 19649 del 27.02.2019, Rv. 275749, S.;

Sez. 5, n. 20739 del 25.03.2010, Rv. 247590, Di Bella; Sez. 6, n. 50098 del 24.10.2013, Rv. 257910, C.); nel caso di specie, all'udienza del 14.2.2018 il PM aveva modificato l'imputazione ma, sia all'udienza del 10.9.2018 sia a quella del 25.1'0.2018, quando era stato aperto il dibattimento, nessuna eccezione era stata sollevata dalla difesa circa i termini in cui era stata formulata l'imputazione; né, a dire il vero, la questione era stata posta con l'atto di appello. 3.3 In ogni caso, questa Corte ha chiarito che la mancata enunciazione, nel decreto che dispone il giudizio, dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di "insufficiente motivazione" soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto (cfr., Sez. 1, n. 20628 del 12/02/2008, Rv. 239986, Pietroleonardo;

Sez. 5, n. 21269 del 03.03.2010, Rv. 247474, Ingrosso; Sez. 3, n. 42537 del 21.52014 Rv. 261147, Caputo ed altri; Sez. 3, n. 53132 del 4.4.2017, Rv. 271992, Moldovan).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore