Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46252/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46252/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/05/1991 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 18/11/2020, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 24/09/2014 appellata da Antonio Raia, dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al reato di lesioni ascrittogli perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di tentata rapina aggravata continuata in concorso nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa, con conferma nel resto. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (primo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 125, comma 3 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46252/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame di profili che il ricorso nemmeno indica. A tal fine è quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 13.3 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina tentata rapina aggravamento della pena sanzioni penali reato di coazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125, comma 3 cod. proc. pen
Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA ANTONIO nato a NAPOLI il 21/05/1991 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 18/11/2020, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 24/09/2014 appellata da Antonio Raia, dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al reato di lesioni ascrittogli perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo reato di tentata rapina aggravata continuata in concorso nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa, con conferma nel resto. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (primo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame di profili che il ricorso nemmeno indica. A tal fine è quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 13.3 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione.

Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;

Sez. 1, n. 242.13 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). In relazione al secondo motivo si evidenzia come il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia altrettanto giustificato da congrua motivazione che ha ritenuto come la richiesta non avesse alcuna base motivazionale a fronte di una condotta particolarmente esecrabile e posta in essere con modalità fortemente aggressive.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice cori motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore DE POSI T