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Ordinanza — n. 46251/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding subjective intent and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by lower courts without new specific reasoning. The appellant challenged the conviction for receiving stolen goods, claiming insufficient proof of subjective intent and incorrect legal classification of the act. The court ruled that such generic complaints fail to meet the requirement of specificity under criminal procedure law, leading to the dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals based on reasons already examined and rejected by the court below are inadmissible due to lack of specificity and failure to provide new, distinct arguments.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal subjective intent receiving stolen goods criminal procedure law repetition of arguments court costs contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
art. 712 cod. pen
Con riferimento, poi, alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici di merito hanno evidenziato le ragioni dell'impossibilità di configurazione della diversa ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMORTA MAURIZIO nato a GELA il 03/04/1996 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza' in data 24/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Gela in data 17/10/2019 che aveva condannato Maurizio Smorta alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di ricettazione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -carenza di motivazione con riferimento all'esistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione (primo motivo); -carenza di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie in quella prevista e punita dall'art. 712 cod. pen. ed in via subordinata nella derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo„ Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha evidenziato come "da alcune conversazioni intercettate è emerso che lo Smorta, parlando con tale Di Stefano Saverio, ha espressamente affermato di avere acquistato il ciclomotore per la somma di euro 300,00 da un privato, che gli aveva fatto il passaggio di proprietà dopo una breve trattativa.

Risulta, pertanto, provata la ricezione del motociclo, ma con il motore privo della relativa targhetta identificativa, circostanza questa che induce pacificamente a ritenere che l'odierno prevenuto abbia accettato il rischio di acquistare un bene proveniente da reato, rappresentandosi con chiarezza l'eventualità della provenienza illecita del mezzo ricevuto ed accettandone il rischio ...". Come è noto, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Con riferimento, poi, alla qualificazione giuridica del fatto, i giudici di merito hanno evidenziato le ragioni dell'impossibilità di configurazione della diversa ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. tenuto conto delle modalità con cui venne compiuto l'acquisto del bene da parte dello Smorta e della personalità dello stesso, soggetto gravato da numerosi precedenti giudiziari in materia di reati contro il patrimonio che non consentono di ritenerlo come soggetto poco avveduto o inesperto in tali tipi di contrattazioni.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il President