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Ordinanza — n. 46250/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for retrial due to lack of specific grounds and repetition of appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46250/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Michele De Marte inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the victim's credibility and ignored the need for a personal recognition, but these claims merely repeated reasons already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that because the appeal did not offer specific, new arguments distinct from the appellate decision, it violated the requirement for specificity under Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it reproduces the same grounds already discussed and rejected by the appellate court without providing specific, new arguments that correlate with the decision under review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity repetition of grounds personal recognition credibility assessment criminal procedure code retrial request documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTE MICHELE nato a SEMINARA il 10/09/1969 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 01/03/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Lodi in data 09/10/2020 che aveva condannato Michele De Marte alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile per il reato di truffa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -manifesta illogicità e mancanza di motivazione in riferimento all'attendibilità della persona offesa, con particolare riguardo al riconoscimento personale dell'imputato (primo motivo); -illogicità di motivazione per violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio (secondo motivo); -mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla ricognizione personale (terzo motivo).

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Nella specie, la Corte territoriale ha riconosciuto come lo sviluppo dei tabulati telefonici avesse consentito di accertare che in data 24/10/2016 l'imputato e la persona offesa (Osodaghe Sandra Caroline) si erano incontrati presso la stazione di Lodi e che il primo aveva consegnato alla seconda una copia della sua carta d'identità (recante effigie fotografica identica a quella del cartellino anagrafico del De Marte); inoltre l'utenza cellulare utilizzata per i contatti era certamente riconducibile all'imputato, sebbene formalmente intestata alla propria moglie.

Da qui la ritenuta sufficienza del materiale probatorio per addivenire al giudizio di penale responsabilità dell'imputato e la riconosciuta manifesta superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di effettuare una ricognizione personale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore DEPOSITATÀ Il Presidente ANDREA ELLEGRINO IN CANM3 fll."';