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Ordinanza — n. 46244/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court applied a settlement agreement rather than a standard appeal ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46244/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Pietro Giangreco inadmissible. Giangreco argued that the Court of Appeal violated procedural law by confirming a first-instance sentence, but the Court found that the second-instance judge had actually applied a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal's premise was flawed, rendering the violation claim unscrutinizable and the entire petition inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the second-instance court's decision is based on a settlement agreement rather than a standard ruling on the merits, as the alleged violation of law cannot be scrutinized in such circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement second instance court procedural violation cassation rejection revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2 cod. proc. pen.
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge ex art. 63, comma 2 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
In realtà, in appello v'è stato concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ratificato dal giudice.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 63, comma 2 cod. proc. pen
L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge ex art. 63, comma 2 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In realtà, in appello v'è stato concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ratificato dal giudice.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: GIANGRECO PIETRO nato a TORINO il 24/04/1974 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO Fiato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 07/02/2020, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 20/09/2018 appellata da Pietro Giangreco, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia ai motivi di appello, applicava al sunnominato la pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa in relazione a due episodi di truffa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge ex art. 63, comma 2 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente afferma che la sentenza di primo grado è stata confermata in appello. In realtà, in appello v'è stato concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ratificato dal giudice. Il motivo di ricorso, a ragione della sua eccentricità, non può pertanto essere scrutinato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUIGI AGOSTINACCHIO • itiCUA DEPOS! T131/4 TA